Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [05a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

Sezione II – Visti per soggiorni di lunga durata

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

Capitolo IV – Condizioni di circolazione degli stranieri

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Fino all’introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del presente titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’art. 22.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 20

1. Gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’art. 22.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 21

1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un’autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.

3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l’elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’art. 22.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 22

1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all’ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall’ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.

2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un’altra Parte contraente sono soggetti all’obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 23

1. Lo straniero che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un’autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un’altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.

3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l’immediata partenza dello straniero, quest’ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale diritto l’allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l’interessato a soggiornare nel suo territorio.

4. L’allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nè all’applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell’art. 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 24

Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall’obbligo di allontanamento previsto all’art. 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

Capitolo V – Titoli di soggiorno e segnalazioni
ai fini della non ammissione

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 25

1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

Capitolo VI – Misure di accompagnamento

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 26

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiari, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a) se ad uno straniero viene rifiutato l’ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione;

b) il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullman, ad eccezione del traffico frontaliero.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 27

1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri.

2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un’altra Parte contraente, essa ne informa quest’ultima.

3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un’altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.

Capitolo VII – Responsabilità per l’esame delle domande di asilo

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 28

Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d’applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la loro applicazione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 29

1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l’esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.

2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.

3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l’esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell’art. 30.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d’asilo anche se la responsabilità, ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un’altra Parte contraente.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 30

1. La Parte contraente responsabile per l’esame di una domanda d’asilo è determinata nel modo seguente:

a) se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l’asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l’esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un’altra Parte contraente, è competente la Parte contraente che ha dato l’autorizzazione;

b) se più Parti contraenti hanno accordato al richiedente l’asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana;

c) fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a) e b) sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l’asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a) e b), a meno che, nel frattempo, essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali;

d) se il richiedente l’asilo è esonerato dall’obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l’asilo sia esonerato dall’obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c), la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.
Se la domanda d’asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito — indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti — e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente l’asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest’ultima è competente per l’esame della domanda;

e) se il richiedente l’asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti;

f) se uno straniero la cui domanda d’asilo è già all’esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame;

g) se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda, semprechè il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.

2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell’art. 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è liberata dai propri obblighi.

3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 31

1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è responsabile per l’esame di una domanda di asilo.

2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell’art. 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.

3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l’asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per il suo esame.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 32

La Parte contraente responsabile per l’esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 33

1. Qualora il richiedente l’asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un’altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.

2. Il paragrafo 1 non si applica allorchè l’altra Parte contraente ha accordato al richiedente l’asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l’istruzione della domanda è trasferita all’altra Parte contraente.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 34

1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un’altra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 35

1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell’esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano consenzienti.

2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o i figli non sposati di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 36

Ciascuna Parte contraente responsabile dell’esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un’altra Parte contraente di accettare tale responsabilità semprechè l’interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 37

1. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:

a) le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l’asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;

b) i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l’asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;

c) l’emergere o l’aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l’asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;

d) le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.

2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l’asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.

3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 38

1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l’asilo necessari allo scopo:
di determinare la Parte contraente responsabile per l’esame della domanda di asilo;
di esaminare la domanda di asilo;
di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

2. Tali dati possono riguardare esclusivamente:

a) l’identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);

b) i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);

c) gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente;

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;

f) il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;

g) se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.

3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un’altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l’asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all’assenso del richiedente l’asilo.

4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.

5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate:
di determinare la Parte contraente responsabile per l’esame della domanda di asilo;
dell’esame della domanda;
dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.

6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l’esattezza e l’attualità.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.

7. Un richiedente l’asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l’eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.

10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l’osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se una o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l’informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai princìpi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un’istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell’uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.