Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [07a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

Capitolo II – Assistenza giudiziaria in materia penale

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell’Unione economica Benelux, il capitolo
II del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974, e a facilitare l’applicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 49

L’assistenza giudiziaria è accordata anche:

a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi nel corso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c) nelle procedure di grazia;

d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l’esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull’azione penale;

e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di una pena pecuniaria o del pagamento delle spese del procedimento;

f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell’esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all’interruzione dell’esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all’art. 48, l’assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d’imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall’art. 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all’art. 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

4. L’assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l’importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l’operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell’imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l’assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un’autorità giudiziaria.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a) il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà di una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell’altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

b) l’esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 52

1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un’altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l’atto è redatto, quest’ultimo — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l’autorità che invia l’atto sa che il destinatario conosce soltanto un’altra lingua, l’atto — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto in quest’altra lingua.

3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand’anche la citazione contenga ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L’autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l’art. 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974.

4. Se il fatto all’origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l’invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l’invio di documenti attinenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l’indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 53

1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all’altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale.

3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.

4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s’intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.

5. Le denunce ai fini dell’instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all’art. 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all’art. 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974, possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.

Capitolo III – Applicazione del principio Ne bis in idem

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 54

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 55

1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall’art. 54 in uno o più dei seguenti casi:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;

b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all’eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b), preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

3. Una Parte contraente potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l’instaurazione del procedimento penale all’altra Parte contraente o concesso l’estradizione della persona in questione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 56

Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest’ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 57

1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 58

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l’effetto «ne bis in idem» attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

Capitolo IV – Estadizione

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 59

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, nonchè, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell’Unione economica Benelux, il capitolo I del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974 ed a facilitare l’applicazione di detti accordi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 60

Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 61

La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno un anno.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 62

1. In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.

2. Un’amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all’estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.

3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento, qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta, non fa venir meno l’obbligo di estradare.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 63

Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato citati all’art. 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all’art. 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 64

Una segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen, effettuata conformemente all’art. 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell’art. 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 65

1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.

2. I Ministeri competenti sono:
per il Regno del Belgio: il Ministero della giustizia;
per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati;
per la Repubblica francese: il Ministero degli affari esteri;
per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della giustizia;
per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della giustizia.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 66

1. Se l’estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l’estradizione senza procedura formale di estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest’ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell’audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.

2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.

Capitolo V – Trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 67

Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 68

1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un’altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all’esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest’ultima Parte contraente, qualora l’evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. In attesa dei documenti giustificativi della domanda di continuazione dell’esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista («garde à vue») oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 69

La trasmissione dell’esecuzione a norma dell’art. 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.

Capitolo VI – Stupefacenti

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 70

1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.

2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 71

1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti Convenzioni delle Nazioni Unite (*), tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l’esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.

3. Allo scopo di lottare contro l’importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all’art. 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne, nonchè il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.

4. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.

5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.


(*) Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 72

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 73

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le consegne sorvegliate, nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. La decisione di far ricorso a consegne sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico previa autorizzazione di ciascuna Parte contraente interessata.

3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell’operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 74

Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all’art. 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all’interno del paese.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 75

1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un’autorità competente dello Stato di residenza.

2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l’autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 76

1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, alle norme di etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli più severi
di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l’efficacia di tali controlli.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I problemi riscontrati a tale riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo