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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [11a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

TITOLO VII – COMITATO ESECUTIVO

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 131

1. E’ istituito un Comitato esecutivo per l’applicazione della presente Convenzione.

2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 132

1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro responsabile dell’attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.

2. Il Comitato esecutivo decide all’unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo, può stabilire una procedura scritta per l’adozione delle decisioni.

3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.

4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 133

Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 134

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 135

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 136

1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.

2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l’accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtù dell’art. 3, paragrafo 1.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 137

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all’art. 60.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 138

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 139

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo: quest’ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all’istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 140

1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L’adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.

2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 141

1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre Parti contraenti. A richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 142

1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell’art. 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell’entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Allegato 1

ATTO FINALE (27 novembre 1990)
I. In occasione della firma dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alle Convenzioni di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, la Repubblica italiana accetta l’Atto finale, il Processo-verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.
Essa accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell’Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue tedesca, francese e olandese.
I testi dell’Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, sono annessi al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali nelle lingue tedesca, francese e olandese.
II. In occasione della firma dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione comune relativa all’art. 5 dell’Accordo di adesione.
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l’entrata in vigore dell’Accordo di adesione.
L’Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni dalle quali dipende l’applicazione della Convenzione del 1990 saranno state realizzate in tutti gli Stati firmatari dell’Accordo di adesione e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all’art. 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
Le Parti contraenti precisano che, all’atto della firma dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all’art. 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune ai cinque Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica italiana s’impegna ad adottare, prima della ratifica dell’Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinchè la legislazione italiana venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolamentare l’utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

(Si omettono le firme dei plenipotenziari)

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Allegato 2

ATTO FINALE (19 giugno 1990)

(Omissis)

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Allegato 3

PROCESSO VERBALE (19 giugno 1990)

(Omissis)

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Allegato 4

DICHIARAZIONE COMUNE dei Ministri e Sottosegretari di Stato riuniti a Schengen il 19 giugno 1990.

(Omissis)

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Allegato 5

DICHIARAZIONE COMUNE relativa agli articoli 2 e 3 dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
In occasione della firma dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti dichiarano che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, del suddetto Accordo non arrecano pregiudizio alle competenze che derivano dalla legge italiana alla «Guardia di Finanza» e che essa esercita sul territorio italiano.

ACCORDO (27 novembre 1990) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

(Omissis)

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese hanno convenuto quanto segue:

ACCORDO ITALIA-FRANCIA – Art. 1

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui loro rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

ACCORDO ITALIA-FRANCIA – Art. 2

Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo di adesione summenzionato.