Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio - S.O.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 [02 parte: art. 22-43]

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Capo III – Dell’affidamento preadottivo

Art. 22

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.
E’ ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’art. 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’art. 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Art. 23

L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’art. 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’art. 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 24

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Capo IV – Della dichiarazione di adozione

Art. 25

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
Nell’interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull’adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’art. 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 26

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d’appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all’art. 18 e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Art. 27

Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 28

Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all’ultimo comma dell’art. 26.
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.

Titolo III – DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE

Capo I – Dell’adozione di minori stranieri

Art. 29

Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 30

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all’adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell’art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

Art. 31

L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L’autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato.
L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia il nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d’intesa con quello dell’interno.

Art. 32

Il tribunale per i minorenni dichiara l’efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell’articolo precedente quando accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell’art. 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

Art. 33

Il provvedimento emesso da un’autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda l’affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all’art. 25.
Qualora l’affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione, il tribunale applica l’art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

Art. 34

Il nulla osta di cui al secondo comma dell’art. 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all’adozione, quando nell’ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l’emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all’ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l’emanazione del provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all’espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell’autorità dello Stato di provenienza competente secondo l’attestazione dell’autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l’affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l’affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l’art. 37.

Art. 35

E’ fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l’ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l’introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l’ingresso in Italia per l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Art. 36

Al di fuori di quanto previsto nell’art. 31, l’ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l’indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

Art. 37

Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione di minori stranieri.

Art. 39

Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Capo II – Dell’espatrio di minori a scopo di adozione

Art. 40

I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 41

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Art. 42

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Art. 43

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all’estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell’art. 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.