10 Gennaio 2006 – Martedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2005.
Denuncia di assunzione*
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre ottobre-dicembre 2005.
Marzo 2006
Certificazione della retribuzione
Entro questo mese è utile rilasciare al lavoratore domestico una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2005 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore medesimo.
10 Aprile 2006 – Lunedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre gennaio-marzo 2006.
Denuncia di assunzione*
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre gennaio-marzo 2006.
Giugno – Settembre 2006
Ferie
Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire del periodo di ferie in questi mesi. Si ricorda che sulla base del vigente CCNL il lavoratore ha diritto alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui, da frazionarsi in non più di due periodi all’anno purché concordati fra le parti.
10 Luglio 2006 – Lunedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre aprile-giugno 2006.
Denuncia di assunzione*
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre aprile-giugno 2006.
10 Ottobre 2006 – Martedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre luglio-settembre 2006.
Denuncia di assunzione*
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre luglio-settembre 2006.
Dicembre 2006
Tredicesima
Entro questo mese, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore la tredicesima mensilità. A quei dipendenti le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, sono corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.