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Mali – Il grave disagio economico e familiare del richiedente e il contesto di grave insicurezza del Paese giustificano la protezione umanitaria

Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2528 del 7 giugno 2017

Photo credit: Angelo Aprile

La Corte ha valutato che la situazione personale del richiedente e del paese d’origine integri i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Introdotta dall’art. 19 del TU delle norme sull’immigrazione, riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese.
Questa forma di protezione non risulta tipizzata dal legislatore e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell’ambito della normativa sull’immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le recenti norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, che formalmente non rientrano nella loro sfera applicativa e vanno accertati caso per caso. I presupposti di tale forma di tutela sono individuati solitamente nelle situazioni c.d. vulnerabili (Cass. 7 luglio 2014 n. 15466), ravvisabili, nel caso in esame, con riferimento alla particolare situazione personale del richiedente, allontanatosi in giovanissima età dal suo paese, in buona sostanza per il grave disagio economico e familiare che viveva, a rischio, perciò, di subire pregiudizio in ipotesi di rimpatrio nel contesto di grave insicurezza attuale e di scarso supporto da parte delle istituzioni nel paese di provenienza“.

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Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 2528 del 7 giugno 2017