Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Mali – L’elevata instabilità e la mutevolezza del quadro sociale e politico non consentono il rimpatrio dei richiedenti asilo

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanze del 30 agosto e del 2 ottobre 2019

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Due ordinanze del Tribunale di Reggio Calabria che riconoscono la protezione umanitaria (con il rilascio del permesso per casi speciali ai sensi del c.9 art. 1 DL113/18) a richiedenti asilo provenienti dal Mali, riconoscendo che “l’elevata instabilità e la mutevolezza del quadro sociale e politico del Mali non consentono di ipotizzare che il rimpatrio del ricorrente possa avvenire in condizioni di completa sicurezza“.

Il Tribunale, pur non riscontrando i presupposti per la protezione sussidiaria come da indirizzo di altre pronunce 1, ha comunque valorizzato le risultanze del Rapporto di Amnesty International e del comunicato del MAE sul sito “Viaggiare Sicuri” nonché l’ulteriore proroga da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (risoluzione 2480 del 2019) della missione MINUSMA fino al giugno 2020.

– Scarica le ordinanze
Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 30 agosto 2019
Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 2 ottobre 2019

  1. Si veda ad esempio Tribunale di Bologna, ordinanza del 30 settembre 2019; o Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2066 del 5 settembre 2019; oppure Tribunale di L’Aquila, decreto del 14 agosto 2019