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Mali – Nel Paese l’omosessualità è causa di isolamento, stigma sociale e forte discriminazione

Tribunale di Venezia, decreto del 3 febbraio 2020

Il Tribunale di Venezia riconosce lo status di rifugiato in favore di un richiedente asilo maliano con la seguente motivazione:
“Poiché il Collegio ha ritenuto credibile che il ricorrente sia omosessuale deve ritenersi sussista il rischio di atti persecutori ai danni del sig. nel senso ora prospettato e che vi siano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro nel proprio Paese.
Benché infatti l’omosessualità non sia formalmente punita in Mali, le pratiche omoaffettive sono solitamente qualificate come reato di “pubblica indecenza” e sanzionate con la reclusione (http://www.refugeelegalaidinformation.org/mali-lgbti-resources). Va poi considerato che nel Paese l’omosessualità è causa di isolamento, stigma sociale e forte discriminazione, ciò che di per sé giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale in favore del ricorrente (https://www.amnesty.it/diritti-gay-africa/)”.

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Tribunale di Venezia, decreto del 3 febbraio 2020