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Mali – Protezione sussidiaria al richiedente. Il concetto di “conflitto locale” non può essere inteso solo nel senso di guerra civile nei termini tradizionali propri della storia europea

Tribunale di Roma, ordinanza del 3 maggio 2017

Photo credit: Angelo Aprile

Con questa ordinanza il Tribunale di Roma riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino del Mali.
Il Giudice ha considerato la sussistenza dell’ipotesi di danno grave “stante la particolare gravità del paese di origine del richiedente, recentemente aggravatasi anche nel sud del paese”.
Il concetto di “conflitto locale” di cui all’art. 14 del D.Lgs 19 novembre 2007 n. 251 non può essere inteso solo nel senso di guerra civile nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità a livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della continuità culturale e politica di questi.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 3 maggio 2017