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Mali – Protezione sussidiaria al richiedente asilo: nel Paese è in atto un conflitto armato generalizzato

Tribunale di Catanzaro, decreto del 19 luglio 2021

Il Tribunale di Catanzaro riconosce ad un richiedente proveniente dal Mali la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c) del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 per il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato.
Il richiedente, in seguito ad un primo rigetto confermato anche in giudizio, aveva proposto istanza reiterata sulla base del peggioramento della situazione nel proprio paese, del percorso integrativo intrapreso in Italia e delle proprie condizioni di salute.
La commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, pur prendendo atto delle condizioni di salute documentate da certificazione medica, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, segnalando al Questore la sussistenza di elementi valutabili ai sensi dell’art. 19, co. 2 lett. d-bis d.lgs. n. 286/1998 e di fatto applicando erroneamente il “Decreto Salvini” ad una domanda di protezione internazionale formalizzata prima della sua entrata in vigore, pertanto il provvedimento veniva impugnato dinnanzi al Tribinale.
“Tenuto conto di quanto emerge dalle fonti consultate, sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato, nel caso di specie, a forme di violenza indiscriminata che riguardano tutto il Paese compresa la specifica zona di provenienza del ricorrente (regione di Kayes).
Il Collegio ritiene dunque che la situazione emergente dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria, in ragione del rischio connesso alla situazione di generale insicurezza nel Paese di provenienza che risulta rischiosa per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto, ancor di più nel caso di specie avuto riguardo peraltro alla situazione di vulnerabilità del richiedente legata alle sue condizioni di salute (cfr. doc. medica in atti relativa ad un disturbo dell’adattamento e ad un danno fibrotico corneale totale dell’occhio destro)”.

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Tribunale di Catanzaro, decreto del 19 luglio 2021

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