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Mali, protezione sussidiaria. Il Paese è caratterizzato da un conflitto generalizzato e quindi rischioso per chiunque si trovi sul territorio

Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 27 gennaio 2021

Il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007, ovvero connessa alla presenza di una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ad un cittadino del Mali.
Per la particolare natura della forma di protezione riconosciuta, la decisione è quasi totalmente fondata sulla situazione oggettiva del Paese di provenienza, piuttosto che su quella soggettiva del richiedente, e in questo senso, essendo coinvolto nel caso di specie il Mali, risulta estremamente rilevante e rappresenta per il Tribunale calabrese un importantissimo precedente.
Come noto la situazione generale nel Paese in oggetto è ulteriormente peggiorata a seguito del recente colpo di Stato del 18 agosto 2020, e con riguardo alla stessa sono riportati numerosissimi riferimenti nella pronuncia.
Alla luce di questi, il Giudicante ha ritenuto: “senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato, nel caso di specie, a forme di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno; ciò in particolare avuto riguardo alla zona di provenienza del ricorrente, essendo emerso che la regione Kayes rientra tra le regioni in cui la situazione è in forte peggioramento.
Il Collegio ritiene dunque che la situazione emergente dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria, ”in ragione del rischio connesso alla situazione di generale insicurezza nel Paese di provenienza caratterizzato da un conflitto che può dirsi generalizzato e quindi rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto”.

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Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 27 gennaio 2021

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