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Matera – Revoche misure di accoglienza a due titolari di protezione umanitaria. Il TAR della Basilicata ribadisce l’irretroattività del “decreto Salvini”

Soddisfazione per la campagna LasciateCIEntrare e la sezione Asgi Basilicata

Il TAR della Basilicata (Tribunale Amministrativo Regionale), con le sentenze 274/2019 e 275/2019 dell’11 marzo, ha accolto i ricorsi proposti dall’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) sezione Basilicata e dalla campagna LasciateCIEntrare, contro i provvedimenti di cessazione delle misure di accoglienza emessi dalla Prefettura di Matera nel dicembre 2018 in favore di due titolari di protezione umanitaria, individuati fra i cosiddetti “vulnerabili” (e non di richiedenti asilo come erroneamente riportato in un altro comunicato).

La Prefettura, di fatto, aveva disposto “la revoca delle misure di accoglienza migranti vulnerabili titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari”, “in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge n.113 del 04 ottobre 2018, per i migranti titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Tale revoca era stata comunicata soltanto verbalmente ai due ricorrenti dal direttore del centro di accoglienza “Villa Signoriello”, sito in Irsina, qualche giorno dopo la comunicazione della Prefettura. Oltretutto in giornate critiche dal punto di vista del meteo (giornate di forti nevicate, trasporti bloccati, paesi isolati).

I due giovani ricorrenti, un cittadino del Burkina Faso ed un della Nigeria, sostenuti dall’avvocato Asgi Angela Maria Bitonti, del Foro di Matera, avevano ottenuto già da tempo la protezione umanitaria (di cui all’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998) dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Bari, in quanto ritenuti “soggetti vulnerabili e fragili”, il primo a causa del “suo traumatico vissuto ed alla sua giovane età”, ed il secondo per “seri motivi di salute”.

L’Asgi e LasciateCIEntrare hanno ritenuto i provvedimenti della Prefettura discriminatori, illegittimi ed infondati, e impugnandoli, ne hanno chiesto l’annullamento.

Il TAR della Basilicata, con queste sentenze gemelle, ritenendo fondati i ricorsi, ha voluto ribadire fondamentalmente il principio di irretroattività del D.L. n. 113 del 4.10.2018, convertito nella L. n. 132 dell’1.12.2018 (“il suindicato art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, posto a base del provvedimento impugnato, è entrato in vigore il 5.10.2018 e pertanto non può essere applicato nei confronti del ricorrente, perché ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno di carattere umanitario con provvedimento della Commissione Territoriale di Bari del 5.3.2018”).

Invece, le altre due motivazioni dedotte nel ricorso (ovvero la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e comunque non sussisteva alcuna urgenza qualificata, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non esternava il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, per giungere alla decisione adottata), per il giudice amministrativo, risultano assorbite nel primo motivo di impugnazione.

Quindi, una ulteriore conferma nel merito, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione (decisione n. 4890/2019) che ha sciolto molti dubbi in tema di regime intertemporale della nuova disciplina sulla protezione umanitaria. Ma il TAR è andato anche oltre, sancendo un principio più esteso, fra i primi in Italia. Ovvero che il principio di irretroattività vale anche in materia di accoglienza. Dunque, non solo i cosiddetti “vulnerabili” non devono vedersi revocate (oltretutto senza alcuna fondata motivazione) le misure di accoglienza, ma tutti i detentori di un permesso per motivi umanitari ottenuto secondo la previgente normativa.

Il TAR, accogliendo questi ricorsi, ne ha ordinato l’immediata esecutività dall’autorità amministrativa. Si auspica che una siffatta corretta interpretazione possa essere applicata anche dalle altre Prefetture. Soddisfazione per questa vittoria è stata espressa tanto dall’Asgi Basilicata, quanto dalla campagna LasciateCIEntrare, soprattutto dopo le polemiche sorte anche a seguito di provvedimenti simili emanati a Potenza.

Campagna LasciateCIEntrare

La campagna LasciateCIEntrare è nata nel 2011 per contrastare una circolare del Ministero dell’Interno che vietava l’accesso agli organi di stampa nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo): appellandosi al diritto/dovere di esercitare l’art. 21 della Costituzione, ovvero la libertà di stampa, LasciateCIEntrare ha ottenuto l’abrogazione della circolare e oggi si batte contro la detenzione amministrativa dei migranti continua »