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Matrimonio – Quali problemi per il rinnovo pds in caso di separazione?

Naturalmente non è possibile fare considerazioni sull’estorsione che ci viene segnalata, perché non vi sono gli elementi particolari per valutarla ma, se fosse vero quanto ci viene descritto, questo signore, che avrebbe chiesto denaro per non svelare una cosa che di per sé non comporta nessun illecito, meriterebbe una denuncia. Infatti, la decisione di lasciare il marito rientra pienamente tra le facoltà della signora. Se dopo due anni e mezzo il matrimonio non funziona, la stessa ha il preciso diritto di chiedere la separazione e di andare a vivere per conto proprio. Nè questa decisione, nè la separazione, comportano la perdita del permesso di soggiorno, anche perché siamo in un paese in cui vige una netta distinzione tra la separazione e il divorzio: il vincolo coniugale cessa infatti con lo scioglimento del matrimonio, quello che comunemente si chiama divorzio.
Durante la fase della separazione – secondo la legge deve durare almeno tre anni prima che si possa passare allo scioglimento del matrimonio – i coniugi continuano ad essere considerati come marito e moglie (art. 149 ss. del codice civile).
Certo, nel caso della signora, se dovesse andare a vivere per conto proprio dovrebbe provvedere a mantenersi procurandosi delle lecite fonti di sostentamento perchè, altrimenti, correrebbe il rischio di non poter rinnovare il permesso di soggiorno, non tanto perché ha deciso di separarsi dal marito, quanto piuttosto perché non può mantenersi. Dobbiamo d’altra parte considerare che in caso di separazione dei coniugi, provvede il giudice a liquidare eventualmente un assegno di concorso al mantenimento del coniuge più debole.
In altre parole, quando marito e moglie si separano, per la parte più debole (che magari non ha lavoro), tenuto conto delle condizioni economiche dell’altra parte, il giudice può su richiesta liquidare un assegno a titolo di mantenimento o di concorso al mantenimento del coniuge, anche solo per il tempo necessario ad inserirsi nel mercato del lavoro e acquisire una propria autosufficienza economica. Questo assegno di mantenimento costituirebbe una fonte lecita di reddito e potrebbe giustificare – dal punto di vista del reddito – il rinnovo del permesso di soggiorno. Si precisa peraltro che, nel caso di separazione, la legge ammette sempre la riconciliazione dei coniugi (art. 157 c.c. “Cessazione degli effetti della separazione”). Infatti, qualora i coniugi riprendano a vivere come marito e moglie sotto lo stesso tetto, automaticamente cessano tutti gli effetti del provvedimento di separazione, anche se già adottati dal tribunale.
In una situazione di questo genere non possiamo pensare che il semplice fatto di separarsi possa determinare automaticamente un rischio per il permesso di soggiorno della signora che ha diritto a conservarlo fino alla scadenza, eventualmente comunicando la variazione del proprio indirizzo, domicilio o residenza che sia. Certo questa persona dovrà acquisire, in un modo o nell’altro, una propria autosufficienza economica perché la mancanza di tale requisito da solo – indipendentemente dalla separazione – basta a determinare un rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. Da questo punto di vista è dunque bene che l’interessata si organizzi eventualmente per trovare un’occupazione. L’ipotesi di eventuale mantenimento a carico di un’altra persona a cui non è coniugata, di per sé, non costituisce una fonte lecita e sufficiente di sostentamento. Ciò per il semplice motivo che il mantenimento volontario da parte di un convivente non costituisce un obbligo, non è un atto dovuto. Poco serve che questo nuovo compagno possa provvedere al suo mantenimento, perché oggi può prendersi questo impegno, ma domani può cambiare idea senza che vi sia a suo carico alcun obbligo. E’ un po’ come l’ospitalità: è libera, ma di per sé non costituisce un diritto.
Per queste ragioni non ci sentiamo di consigliare alla signora di tentare il rinnovo del permesso di soggiorno, quando verrà a naturale scadenza, prospettando come unica fonte di sostentamento il mantenimento da parte di una persona cui è legata affettivamente, perché tale circostanza di per sé non costituisce un titolo apprezzabile con certezza e, soprattutto, non fornisce la garanzia di una effettiva e futura autonomia di tipo economico.