Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Matrimonio – Tutti i documenti utili

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la richiesta del titolo di soggiorno per contrarre matrimonio: non è necessario dimostrare la regolarità

Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio nel territorio italiano deve:

  • presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio). In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Può essere rilasciato:

1) dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente

2) dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero

N.B. il nulla-osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione

E’ consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

  • richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile.

Possono sposarsi in Italia anche i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) o gli apolidi

Quali altri documenti servono?

– documento d’identità valido sul piano internazionale, quindi, un passaporto;
– certificato di nascita proveniente dal proprio paese d’origine tradotto e autenticato presso l’ambasciata italiana del paese di provenienza;

I certificati devono essere entrambi tradotti e autenticati presso l’ambasciata italiana per essere accettati dall’Ufficiale di Stato Civile del comune dove i futuri sposi andranno a chiedere le pubblicazioni per il matrimonio.
I due certificati possono essere richiesti tramite una delega con procura notarile ad un parente o connazionale in patria che si presenterà a richiederli e che, successivamente, si presenterà all’ambasciata italiana presente in quel paese per chiedere la legalizzazione cioè che sia convalidata la traduzione. Provvederà poi ad inviarli in Italia.


Dove andare?

Una volta ottenuti i documenti necessari, l’interessato, con il futuro sposo/a, si presenterà presso il comune di residenza della moglie o marito per richiedere all’Ufficiale di Stato Civile le pubblicazioni di matrimonio.

Le pubblicazioni sono un adempimento obbligatorio per la legge italiana e hanno la funzione di preavvisare la comunità per permettere di presentare eventuali impedimenti prima che il matrimonio sia celebrato.
L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni anche se l’interessato non ha un permesso di soggiorno valido. L’Ufficiale può avvertire la questura del fatto che il richiedente non ha il permesso di soggiorno (pur senza avere un vero obbligo giuridico al riguardo) ma i tempi della questura per un’espulsione sono notevolmente più lunghi rispetto ai tempi di celebrazione di un matrimonio.
La legge prevede un periodo non inferiore a 10 giorni, con due domeniche comprese, dalla data di pubblicazione alla data di celebrazione del matrimonio.
Anche le sentenze più recenti ci confermano che in caso di matrimonio e convivenza non è possibile in alcun modo eseguire il provvedimento d’espulsione.
Per ottenere il permesso di soggiorno il cittadino straniero dovrà in seguito recarsi presso la Questura competente per zona entro 8 gg. lavorativi.

Cosa succede se c’è un provvedimento di espulsione notificato?
Un cittadino non comunitario senza permesso di soggiorno rischia in qualsiasi momento l’espulsione. E’ giusto ricordare, che l’art.19 del Testo Unico sull’immigrazione, prevede espressamente il divieto d’espulsione nei confronti dei cittadini stranieri che siano conviventi con coniuge di nazionalità italiana. L’articolo precisa inoltre che a seguito del matrimonio e perdurando la convivenza tra i coniugi vi è l’obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per motivi di lavoro.