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Matrimonio all’estero – Quale prassi da seguire

In questo caso la figlia della futura sposa – che non sarebbe figlia di un cittadino italiano – rimane cittadina straniera a tutti gli effetti. Il fatto che il cittadino italiano si sposi con una cittadina straniera, non comporta automaticamente nessun rapporto tra il marito cittadino italiano e la figlia della signora nata da una precedente unione.
In altre parole, il fatto di sposare la mamma non comporta automaticamente l’instaurazione di un rapporto di parentela nei confronti di sua figlia e il marito non diventerebbe automaticamente né padre adottivo né genitore affidatario. Quindi la questione del matrimonio rimane separata rispetto al rapporto che l’attuale marito potrà avere con la figlia nata da una precedente unione. Se vorrà potrà attivare all’estero la procedura di adozione che seguirà la sua strada autonomamente in base alla legge di quel Paese.
Si evidenzia che nel momento in cui la moglie di cittadino italiano volesse entrare nel territorio italiano non avrebbe alcun problema, perché, si tratterebbe di una persona che ha diritto ad essere equiparata ad una persona comunitaria a tutti gli effetti (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee – MRAX, Causa C-459/99).
Ma questo diritto non si trasmetterebbe altrettanto automaticamente alla figlia nata da una precedente unione. Solo nel momento in cui fosse perfezionata l’adozione a tutti gli effetti legali questa bambina sarebbe equiparata a una cittadina italiana, e, quindi, ad una cittadina comunitaria e potrebbe come la mamma fare liberamente ingresso nello spazio europeo.
Naturalmente il matrimonio celebrato all’estero dovrà essere trascritto presso i registri di stato civile italiani, la qual cosa potrà essere fatta tramite la cancelleria del Consolato italiano operante nel Paese straniero ove si celebra il matrimonio. Questo comporta qualche tempo di attesa, ma costituisce un diritto pacifico di tutti gli interessati e quindi nessun tipo di rifiuto od ostacolo potrebbe essere opposto dagli uffici del consolato.

Per quanto riguarda la durata del congedo matrimoniale, si precisa che essa viene regolata dai contratti collettivi di categoria e che può avere una durata maggiore o minore a seconda del tipo di contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. Normalmente il congedo matrimoniale ha una durata di circa quindici giorni che eventualmente può essere cumulata con il godimento delle ferie. Ecco che quindi se l’interessato riesce – mettendosi d’accordo con il datore di lavoro – ad ottenere le ferie più il congedo matrimoniale, ha a disposizione un certo periodo di tempo anche per seguire poi tutte le pratiche sopra evidenziate.