Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ministero della salute: i nuovi livelli di assistenza

D.P.C.M. 23.04.2008 Servizio Sanitario Nazionale: i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA)

Capo VI – Assistenza specifica a particolari categorie

Art. 54 – Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia.
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Art. 55 – Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
2. Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.