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Minori – In deroga alle norme è possibile il soggiorno del genitore anche se irregolare

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione del 28 settembre 2006

Una sentenza del 28 settembre 2006 della Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite - massimo organo preposto all’interpretazione della legge - puntualizza l’interpretazione dell’art. 31 del T.U. sull’immigrazione, norma che prevede la possibilità di fare ricorso al Tribunale per i minorenni e di chiedere un’autorizzazione speciale all’ingresso o alla permanenza in Italia, nel caso di soggiorno irregolare del genitore straniero di cittadini minori presenti nel territorio italiano, nel caso di gravi esigenze connesse allo sviluppo psicofisico del minore. Questo potere del Tribunale per i minori previsto dalla legge ha dato luogo a molte controversie ed a procedimenti di impugnazione di decisioni favorevoli all’immigrato.
Si discute su quale sia il limite che questa norma sconta, ovvero la distinzione tra situazioni di gravi motivi che possono permettere questa speciale autorizzazione da parte del Tribunale dei minori e la generalità di situazioni di genitori stranieri che convivono con minori regolarmente soggiornanti, senza possedere un regolare permesso di soggiorno. In altre parole: quando sussistono casi gravi? E fino a che punto il Tribunale può adottare un provvedimento favorevole, senza tenere conto delle norme generali che prevedono l’autorizzazione all’ingresso e soggiorno e la sanzione dell’espulsione nei confronti di chi si trova irregolarmente in Italia?

Il caso trattato
Il caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione, riguarda un cittadino marocchino colpito da provvedimento di espulsione che ha presentato ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, in deroga alle norme in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri, in considerazione delle gravi esigenze di crescita e salute fisica e psichica della figlia minore. In particolare, la decisione favorevole del Tribunale per i minorenni, è stata poi impugnata e la Corte d’Appello di Ancona aveva riformato questa decisione ritenendo che non vi fossero esigenze così gravi da giustificare un provvedimento favorevole in deroga alle norme.
L’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello era restrittiva, sostenendo che la possibilità di adottare un provvedimento favorevole da parte del Tribunale dei minori, è collegata soltanto ad esigenze di emergenza in senso stretto, quasi a dire che solo nel caso in cui ci sia qui in Italia un minore in condizioni di abbandono e non in grado di provvedere a se stesso, può essere esercitato il potere di deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno. Mentre prevedere la possibilità per il genitore, in condizione irregolare, di vivere in Italia in deroga alle norme sull’espulsione, costituiva una sorta di interpretazione eccessivamente larga rispetto al testo della norma, che avrebbe ammesso questi provvedimenti favorevoli solo nel caso di gravissime esigenze.
La Corte Suprema di Cassazione, - per evitare contrasti interpretativi all’interno della Cassazione stessa ha ritenuto opportuno adottare una decisione con le sezioni riunite – ha invece ritenuto di non condividere questa interpretazione restrittiva perché una situazione di grave necessità di assistenza e di rischio di pregiudizio per la crescita e per le condizioni psicofisiche del minore, vi è anche in casi che vanno oltre la stretta emergenza puramente temporanea. Nel caso specifico la Corte di Cassazione ha rilevato che dagli atti del procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Ancona era stato verificato, in base ad una consulenza tecnica disposta dal tribunale stesso, che la minore avrebbe subito un pregiudizio irreparabile nella propria crescita se, dopo essere nata e cresciuta in Italia, fosse stata privata della presenza della figura paterna in quel dato momento del suo sviluppo. Sulla base di questa relazione fornita da un esperto il Tribunale aveva ritenuto di dover autorizzare la permanenza fino alla maggiore età della figlia minore.

La sentenza
La Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza con la quale si chiarisce che la corretta interpretazione della norma non deve avere a riferimento soltanto una situazione di emergenza in senso stretto, ma ha la situazione del minore. Se il minore può rischiare una seria compromissione dello sviluppo psicologico a seguito della perdita della figura paterna, indipendentemente dal fatto che non vi sia una situazione di emergenza o di bisogno di soccorso in senso stretto, il Tribunale per i minorenni ha tutto il potere e il dovere di adottare un provvedimento in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Citiamo testualmente un passo significativo della sentenza: “La presenza di gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente, accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale solo nell’ipotesi di richiesta di autorizzazione all’ingresso del familiare nel territorio nazionale. Invece nell’ipotesi in cui, come nel caso specifico, venga richiesta l’autorizzazione alla permanenza del familiare, che diversamente dovrebbe essere espulso, poiché la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sino ad allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale, rimessa all’accertamento del giudice minorile)”.

In altre parole, il concetto di gravi motivi connessi all’esigenza di sviluppo psicofisico del minore, non deve essere inteso soltanto come stretta emergenza o necessità di soccorso, ma anche con riferimento al danno che il minore potrebbe avere nella sua crescita successiva a causa della perdita del familiare. Da questo punto di vista quindi il Tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento favorevole che consenta la permanenza del genitore, che fino a quel momento è stato vicino al figlio in condizione di soggiorno irregolare, anche per un tempo relativamente lungo, quantomeno fino al compimento della maggiore età. Questa è una sentenza che pone dei paletti precisi all’interpretazione della norma e che dovrebbe chiarire per il futuro l’interpretazione che potranno e dovranno adottare i tribunali per minorenni, offrendo come è evidente una possibilità di coesione familiare, che permetta di garantire ai figli minori una normale crescita senza rischiare, nel caso in cui uno dei genitori sia in Italia in posizione irregolare, la perdita della figura genitoriale. In considerazione dell’età del minore, del suo grado di sviluppo fisico e psichico, delle sue condizioni di salute, del suo inserimento nel tessuto sociale, si deve pur sempre ritenere che questo provvedimento possa essere adottato solo a fronte di una valutazione della gravità delle conseguenze che il minore subirebbe per la perdita del genitore.
Naturalmente, questa possibilità di speciale autorizzazione alla permanenza o all’ingresso sul territorio italiano può essere esercitata soltanto nel caso in cui il minore, interessato alla possibilità di vivere qui con entrambi i genitori, sia regolarmente soggiornante a sua volta, e che quantomeno uno degli altri due genitori sia in una posizione di regolare soggiorno, come nel caso specifico preso in considerazione dalla corte di cassazione. Se, viceversa, vi fosse un intero nucleo familiare in condizione di soggiorno irregolare, è chiaro che lo stesso minore non avrebbe una legittima aspettativa a poter rimanere sul territorio italiano assieme ai propri genitori. In questo caso, la legge è molto chiara: l’espulsione si applica all’intero nucleo familiare quindi il minore dovrà seguire i genitori.

[ 10 novembre 2006 ]
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