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Minori – La Cassazione conferma l’orientamento delle sezioni unite: autorizzazione del genitore del minore non solo in casi eccezionali

Riforma di una pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva mantenuto, nonostante le sezioni unite, l'orientamento restrittivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2647 del 3 febbraio 2011 ha confermato l’orientamento già espresso dalle sezioni unite con la pronuncia n. 21799 del 6 luglio 2010 ed ha quindi riformato il decreto della Corte di Appello di Milano che si era pronunciata negativamente sulla vicenda.

Il caso riguarda un cittadino del Marocco (prima regolarmente soggiornante per motivi di lavoro) che aveva beneficiato dell’autorizzazione a permanere in Italia prevista dall’art. 31, comma 3 del Testo Unico e che successivamente aveva richiesto il rinnovo di tale autoorizzazione.

Secondo la Corte di Appello di Milano il rinnovo dell’autorizzazione sarebbe stato contrario alle previsioni di legge trattandosi di una speciale concessione dal carattere contingente ed eccezionale.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, come peraltro già stabilito dalla sentenza n. 2799 richiamata in questa ultima pronuncia, ha ribadito che tra “gravi motivi” che possono motivare l’autorizzazione “sono da comprendere tutte le situazioni che possano provocare qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico derivi o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.”

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello di Milano, nel motivare il decreto con cui negava il rinnovo dell’autorizzazione, ha omesso di effettuare una valutazione specifica del caso limitandosi a stabilire una non prorogabilità della concessione.

Emerge un quadro completamente modificato rispetto alle prime interpretazioni fornite negli scorsi anni in cui, anche si afferma che nonostante l’autorizzazione abbia un carattere speciale e limitato nel tempo, nel decidere sull’opportunità di concedere il rinnovo, debbano essere valutati tutti gli elementi del caso non dovendosi ritenere automatica una limitata breve permanenza.

Secondo l’art. 31, comma 3, infatti l’autorizzazione può essere concessa “per un periodo di tempo determinato” ma non per questo breve e la stessa “è revocata solo – quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio”.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2647 del 3 febbraio 2011
Sentenza della Corte di Cassazione n. 21799 del 6 luglio 2010

La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 5856 del 10 marzo 2010
Sentenza della Corte di Cassazione n. 823 del 19 gennaio 2010
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22080 del 16 ottobre 2009
Sentenza Corte di Cassazione n. 22216 del 16 ottobre 2006
Sentenza del Tribunale dei minori di Firenze del 5 agosto 2005

Gli approfondimenti
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