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Minori – La Corte d’Appello di Milano sulla corretta interpretazione dell’art 31, comma 3

a cura dell'Avv. Laura Mazza

Con la “pronuncia” del 14 febbraio 2013 la Corte d’Appello di Milano – Sezione delle persone dei minori e della famiglia – ha chiarito quale debba essere l’interpretazione da accordare all’art. 31 D.Lgs. 286/98 alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21799/2010.

I reclamanti, residenti in Italia con i tre figli minori, hanno avanzato istanza al Tribunale per i Minorenni di Milano al fine di ottenere l’autorizzazione a permanere in Italia per un tempo determinato ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 286/98 ma si sono visti rigettare la richiesta alla stregua del fatto che i minori erano cresciuti in El Salvador e non avrebbero, quindi, subito un grave trauma dalla decisione dei genitori di tornare in patria.

I genitori, rappresentati e difesi dalla sottoscritta hanno proposto reclamo avverso il decreto di rigetto del Tribunale per i Minorenni (RG 846/2012 VG).

La Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo basando la decisione su tre considerazioni fondamentali:

– la valutazione della sussistenza dei presupposti per l ’autorizzazione ex art. 31 TU deve tener conto della peculiarità della situazione prospettata; la decisione quindi,
al di là di qualsiasi standardizzazione, deve essere fortemente caratterizzata dal caso concreto;
.
– deve aversi riguardo a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che potrebbe derivare al minore da un cambio della sua situazione familiare e/o ambientale;

– qualora il nucleo familiare dovesse essere espulso dall’ Italia ciò provocherebbe un deterioramento grave delle condizioni di vita del minore allorché questi abbia espresso, anche attraverso i risultati di profitto scolastico raggiunti, una forte
volontà di integrazione e di radicamento.

L’indagine condotta alla stregua delle suddette considerazioni, conclude la Corte, consente di addivenire ad un bilanciamento equilibrato dei valori in gioco: da un lato
il rispetto alla vita familiare del minore, dall’ altro l’interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio che costituisce valore primario di pari rango.