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Modificato l’art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10

Permessi di soggiorno di breve durata

Le modifiche si possono così sintetizzare:

1) si modificano gli artt. 5 e 13 T.U. prevedendo la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi (almeno quelli per turismo, affari e visite) con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso secondo modalità che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell’Interno: essa consente di restare sul territorio nazionale per un periodo non superiore a 90 giorni o per la minore durata indicata nel visto di ingresso, alla cui scadenza il trattenimento sul territorio nazionale comporta l’espulsione amministrativa;

2) l’abrogazione dell’art. 7 T.U., cioè la soppressione degli obblighi di denuncia all’autorità di P.S. che gravavano sull’ospitante e sul datore di lavoro.

3) un nuovo comma dell’art. 27 T.U. prevede una semplificazione delle procedure di ammissione al lavoro di lavoratori extracomunitari distaccati da imprese di Paesi membri dell’Unione europea e da essi dipendenti: il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione resa dal datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro

Si tratta di emendamenti al T.U. che il governo motiva con la necessità di rimediare a 2 procedure di infrazione (1998/2127 e 2006/2126) sollevate in ambito comunitario.

Essi erano stati già presentati dal Governo alla Camera dei deputati 2 settimane fa nell’ambito dell’esame dell’art. 3 del ddl “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio” (A.C. 2112).

Tuttavia la presidenza della Camera li aveva dichiarati inammissibili perché estranei all’oggetto del testo in discussione.

Si è così optato per l’emanazione di un distinto decreto-legge che è già in vigore e che dovrà essere convertito in legge entro il 17 aprile.

Fonte – www.asgi.it