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Modifiche alla normativa sulla cittadinanza

Disegno di legge approvato dal CdM il 04.08.2006

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del del 4 agosto 2006)

Art. 1
(Nascita)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.”.

Art. 2
(Minori)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore età lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana.”.

Art. 3
(Matrimonio)

1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussista separazione personale dei coniugi.”.

Art. 4
(Concessione della cittadinanza)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

“1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno ai soggetti di seguito indicati ed in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:”.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

“f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.”.

Art 5
(Regolamento di esecuzione)

1. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

“9-bis – 1. L’acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f), è comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato.

2. Con regolamento di esecuzione della presente legge adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, verranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle, nonché la documentazione da produrre ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del requisito di cui al comma 1 e verranno armonizzate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.”.

Art 6
(Giuramento)

1. L’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 – 1. Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza la persona a cui lo stesso si riferisce deve prestare giuramento secondo le modalità ed i contenuti che saranno stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis.

2. Il medesimo decreto non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il termine di cui al comma 1.”.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l’anno 2007 la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e per l’anno 2008 la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.