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Nessun rilascio di permessi speciali per chi è stato colpito dal terremoto in Pakistan

Non ci risulta ad oggi, che Governo e Ministero dell’Interno abbiano adottato provvedimenti di qualsiasi natura in relazione ai cittadini pakistani. Certo, la possibilità che essi vengano adottati ha una sua ragione di essere considerata.
Ci si dovrebbe aspettare un simile provvedimento così come era successo nello scorso dicembre, per chi proveniva dalle aree colpite dal famoso tsunami. In quel caso, il Ministero dell’Interno aveva emesso una circolare con cui diceva alle questure di non procedere con le espulsioni di cittadini dello Sry Lanka, presenti in Italia in condizioni irregolari, ciò in considerazione della grave condizione del loro paese di provenienza e, verosimilmente, della necessità per i presenti in Italia di guadagnare soldi da inviare alle proprie famiglie nel paese d’origine.
Si trattava di una pura e semplice moratoria delle espulsioni, peraltro illecita perché attuata in contrasto con la legge ed in assenza di valide disposizioni eccezionali derogatorie, munite di forza e valore di legge.
In verità, a questo riguardo, la legge prevede qualcosa di specifico.

L’art. 20 del Testo Unico sull’immigrazione (“Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”, non modificato dalla legge c.d. Bossi – Fini) prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite (…) le misure di protezione temporanea, da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea”. L’inciso contenuto nella disposizione appena riportata deve intendersi nel senso che tali misure possono essere prese anche in deroga alle norme in materia di ingresso, soggiorno e nei confronti di persone in situazioni di soggiorno irregolare.
In altre parole, l’art. 20 prevede espressamente il potere del Governo di adottare provvedimenti tempestivi, che si sottraggono al dibattito parlamentare e ai tempi più lunghi dell’elaborazione di una vera e propria legge. Si prevede quindi il potere del Governo di adottare in qualsiasi momento provvedimenti eccezionali, in deroga a tutte le disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Si tratta di provvedimenti che possono consentire il soggiorno e l’attività lavorativa o garantire anche altri benefici in considerazione di rilevanti esigenze di carattere umanitario espressamente riferite anche a situazioni di disastro naturale, come un terremoto.
Da quanto sopra esposto discende che esiste la base giuridica per l’emanazione di un provvedimento favorevole nei riguardi dei cittadini del Pakistan che si trovino in Italia in condizioni irregolari. Dobbiamo sottolineare che, per quanto riguarda i cittadini dello Sri Lanka, il provvedimento non venne adottato in conformità all’art. 20 di cui sopra, ma À¨ passata una semplice circolare del Ministero dell’Interno che ha raccomandato alle questure semplicemente di tollerare la presenza irregolare e, di risparmiarsi la fatica di fare l’espulsione nei confronti di persone che, comprensibilmente, avevano più interesse a trattenersi in Italia e inviare soldi a casa.
Questa stessa circolare doveva avere l’effetto di impedire che i cittadini dello Sri Lanka fossero colpiti da provvedimenti di espulsione al fine di evitare che, appena avuta la notizia del disastro, nel rientrare nel loro paese, potessero essere per di piÀ¹ gravati da un provvedimento di espulsione.
La circolare ha rappresentato solo una parziale ed infima applicazione dello strumento di carattere umanitario che ben più ampie passibilità , secondo la legge, avrebbe potuto offrire. Un conto è garantire un permesso di soggiorno temporaneo con passibilità di lavoro regolare, magari anche misure di accoglienza e protezione, altro è invece mantenere e tollerare la condizione di clandestinità , legittimando sostanzialmente anche forme di sfruttamento e nella migliore delle ipotesi di evasione fiscale e contributiva.

Non sappiamo se il Governo ha intenzione di emanare disposizioni analoghe. Al riguardo credo sia opportuno che i migranti di origine pakistana, le loro associazioni e chi si occupa dei problemi dei migranti in generale, facciano sentire la loro voce e propongano al Governo di attuare la misura appena descritta Se si dovesse obiettare che in questo modo si andrebbero a regolarizzare clandestini, risponderemmo che questa norma -per nulla modificata dalla Bossi Fini– prevede misure straordinarie di tipo anche solo temporaneo che sono appositamente destinate a chi non ha e non potrebbe altrimenti avere un visto di ingresso o un permesso di soggiorno. ciò è fin troppo ovvio: chi ha il permesso di soggiorno non ha bisogno di misure straordinarie ! Peraltro, nulla vieta al Governo di stabilire, per coloro che sono in condizione irregolare, il ritorno nella stessa situazione allo scadere del periodo di emergenza.
D’altra parte non è che sia meglio stabilire la semplice tolleranza – come nel caso dei cittadini dello Sri Lanka – perché, comunque, le persone restano in Italia, con tutti i problemi tipici di una persona senza permesso di soggiorno, che non può lavorare in regola, non può versare i contributi e non può versare le ritenuti fiscali. Dubitiamo molto che tale situazione sia conforme agli interessi della comunità . Non è che la soluzione della tutela minorata abbia assolto a migliori esigenze di ordine pubblico; ciò perché non solo non ha soddisfatto i cittadini dello Sri Lanka interessati, ma non ha soddisfatto nemmeno le esigenze di chi vorrebbe applicare le espulsioni a ogni più sospinto, perché questa circolare non faceva altro che paralizzare le espulsioni dei cittadini dello Sri Lanka, mantenendo tutte le condizioni di irregolarità , comprese quelle che ledono gli interessi della comunità quali: insicurezza sul lavoro, evasione da parte dei datori di lavoro, condizioni di grave sfruttamento se non addirittura riduzione in schiavitù¹. Tutte situazioni che sono state, in un certo senso, avvallate e sostenute indirettamente da parte di questa circolare che ne ha stabilito la piena tolleranza.
Viceversa, prevedere la concessione di un permesso di soggiorno, sia pure temporaneo, in virtù delle misure straordinarie che il Governo ha tutto il potere di adottare, significa affermare la legalità e tutelare indirettamente gli interessi di tutta la comunità , senza aggiungere alcun ulteriore pregiudizio alla comunità stessa e senza che questo comporti una maggiore legittimazione delle condizioni irregolari di queste persone.

Ci auguriamo quindi che vi sia un movimento di proposta e pressione politica proprio perché, prima che termini la situazione di emergenza attualmente al massimo livello, il Governo italiano, adottando una norma di legge che espressamente si applica alle ipotesi di disastro naturale quale quella commentata, preveda una forma di protezione temporanea dei cittadini pakistani presenti in Italia, ovvero una temporanea regolarizzazione di tutti i cittadini pakistani presenti in Italia privi di permesso di soggiorno.