Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) d.lgs 251/07, ritenendo attendibile il ricorrente, avendo lo stesso fornito diversi elementi a sostegno del suo vissuto, in adesione dei criteri di valutazione ex art. 3 D.lgs n. 251 del 2007.
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Tribunale di Milano, ordinanza del 27 febbraio 2018