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Nigeria – Il richiedente affetto da una grave malattia ha diritto alla protezione umanitaria

Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1640 del 13 giugno 2018

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13.06.2018, ha riformato il provvedimento emanato dal Tribunale di Venezia, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/1998 per il cittadino nigeriano giunto in Italia nel giugno 2015.

I Giudici della Corte hanno concesso la protezione umanitaria per motivi di salute.
L’appellante è infatti affetto da una grave malattia, documentata attraverso attendibili certificati medici; i giudici ritengono che se il richiedente facesse ritorno in patria non avrebbe la possibilità, per motivi economici e per la situazione del welfare in Nigeria, di accedere alle cure, e si troverebbe quindi in una ingiustificabile situazione di vulnerabilità.

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Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1640 del 13 giugno 2018