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Nigeria - Il tribunale riconosce alla richiedente la protezione umanitaria per le atroci violenze subite in Libia

Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 maggio 2019

Si ringrazia Avv. Chiara Pernechele per la segnalazione ed il commento.

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Autore: Avv. Chiara Pernechele

Il Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad una richiedente protezione internazionale proveniente dalla Nigeria sulla base del fatto che, sostanzialmente, l’organo giudicante crede alla narrazione delle violenze subite in Libia.
Il Tribunale, inoltre, ritiene di applicare l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 “nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall’art.1 del d.l.131/2018, da ritenersi applicabile in virtù del principio di irretroattività previsto dall’art. 11 disp. prel. cc. (v. Cass. n. 4890/2019 del 23.01.2019…)”.
Vi sono solamente delle imprecisioni dovute, probabilmente, al fatto che, nel caso specifico, per un mero errore materiale, sono stati incardinati due procedimenti e, in quello che di fatto ha prevalso, il Pubblico ministero ha dato parere favorevole per il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre, nell’altro procedimento, quello che di fatto è stato riunito, ha dato parere negativo.
Sebbene si condivida la decisione del Tribunale di Venezia, si vuole sottolineare come non sia stata menzionata la relazione psicologica depositata.
Detto percorso psicologico avrebbe dovuto, a parere della scrivente, essere rilevato in quanto proprio, e solo, questo ha consentito alla persona di esprimere il drammatico vissuto così da far emergere tutte le gravi violenze subite per, quindi, rendersi destinataria del riconoscimento della protezione umanitaria. Prima dell’analisi psicologica, la richiedente, nulla diceva in relazione a quello che aveva subito.
Di qui l’assoluta necessità di far sempre seguire le donne nigeriane, e non solo, da consulenti specializzati: non sempre, infatti, viene data la dovuta importanza a questo momento di attenzione e cura. Occorre dire come l’esperienza insegni che queste donne mascherano il proprio dolore sotto il velo di un atteggiamento di sfida che, in realtà, nasconde semplicemente enormi sofferenze ed un categorico rifiuto di quanto hanno subito, secondo dinamiche di difesa psicologica uguali a quelle di ciascun essere umano che opera, quasi in automatico, la rimozione degli eventi traumatici per non soffrire.

- Scarica l’ordinanza

PDF - 167.7 Kb
Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 maggio 2019

- Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini della Nigeria

- Contribuisci alla rubrica "Osservatorio Commissioni Territoriali"

- Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)

Vedi anche

  • Riduzione di schiavitù in Libia confermata dalla Corte d’Assise di Agrigento
  • Nigeria: angoscia e povertà per le sopravvissute della tratta di esseri umani
[ 14 giugno 2019 ]
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ARGOMENTI:
Diritto di asilo, Donne e immigrazione, Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)
GEOTAG:
Libia, Nigeria

Documenti

Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 maggio 2019 Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 maggio 2019
[ PDF - 167.7 Kb ]

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