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Nigeria – L’instabilità e l’insicurezza esistente nella zona di provenienza e lo stato di salute del richiedente giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Brescia, ordinanza del 28 maggio 2019

Il Tribunale di Brescia – Sez. Specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE – concede la protezione umanitaria ad un cittadino nigeriano fuggito dagli attacchi di Boko Haram.
In particolare il Tribunale – fondando il proprio convincimento, oltre che sulla rilevata attendibilità e coerenza del racconto fornito dal ricorrente, sull’analisi dei Report Internazionali e sulla documentazione prodotta – sottolinea come il ricorrente, allontanatosi dal Paese poiché instabile ed insicuro, affetto da infezione parassitaria (Hymenolepis nana) e con un grave trauma all’occhio sinistro per i maltrattamenti subiti nel transito in Libia, durante la permanenza in Italia ha seguito un corso di alfabetizzazione, ha svolto attività di volontariato e anche un tirocinio.
E così conclude: “in caso di rimpatrio forzoso si concretizzerebbe quella particolare sproporzione “tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa” (Cassazione n.4455/2018 cit.) che costituisce uno dei presupposti per valutare, caso per caso, la sussistenza degli elementi legittimanti la protezione umanitaria.
In forza di quanto fin qui esposto sussistono plurimi motivi che giustificano l’accoglimento del ricorso quali, i rischi derivanti dall’instabilità nella zona di provenienza, la violenza ad impronta religiosa perpetrata dai mandriani nei confronti dei contadini, la necessità obiettiva di una definitiva stabilizzazione del suo personale stato di salute e l’iniziale percorso di integrazione sociale in Italia

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Tribunale di Brescia, ordinanza del 28 maggio 2019