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Nigeria – L’invivibilità dell’area di provenienza vanificherebbe l’ottimo percorso di inserimento ed integrazione del richiedente

Tribunale di Genova, decreto del 9 gennaio 2020

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un giovane richiedente asilo nigeriano.
Secondo il Giudice occorre tenere conto:
– “(…) della storia personale, con grave violazione di diritti fondamentali, che lo porta a lasciare il Paese all’età di soli 16 anni, insieme alla propria madre, che vedrà morire in Libia (…). La relazione psicologica del FAMI (progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) evidenzia ancor oggi un profondo stato di malessere riconducibile alle riferite esperienze.

– “(…) delle condizioni di invivibilità dell’area di provenienza: va rilevato difatti che “la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione” secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti di terrorismo nel 2015. Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il livello di delinquenza (soprattutto legata all’attività criminale di gruppi cult) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza del richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019”.

– “(…) dell’ottimo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: arrivato in Italia ancora minorenne, ha frequentato i corsi di lingua, ha poi conseguito il diploma di terza media (tanto da sostenere l’audizione in udienza prevalentemente in lingua ITALIANA, con limitati interventi dell’interprete), è pienamente integrato nel contesto locale (…), lavora infine con contratto di lavoro a tempo determinato come manovale – addetto alla manutenzione.
Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana”.

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Tribunale di Genova, decreto del 9 gennaio 2020