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Nigeria – La condizione di omosessualità può essere condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29139 del 21 dicembre 2020

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva negato la protezione internazionale ad un cittadino nigeriano costretto a lasciare il proprio paese dopo che fu scoperta la relazione omosessuale con il compagno dell’epoca: suo padre, preso atto della relazione omosessuale, avrebbe minacciato di uccidere il ricorrente e comunque di denunciare il fatto alle forze di polizia.

La Corte, ribaltando il risultato del grado di giudizio precedente, il cui esito era determinato dalla mancanza di credibilità che la Corte di Appello aveva riconosciuto all’episodio della fuga come descritto dal ricorrente, così riferiva: “(…) è però evidente che l’argomentazione rispetto alla non veridicità della fuga nulla ha a che vedere in sé con la condizione di omosessualità, rispetto alla quale la sentenza non manifesta profili di dubbio; infatti, se anche dovesse ritenersi non credibile il racconto di quella fuga per l’eccessiva repentinità della stessa e per non essere stata la stessa riconnessa ad intervenute denunce, già in quel primo frangente, alla polizia, ciò non toglie che l’omosessualità in sé prescinde da tale episodio e, non essendo stata posta in dubbio dalla Corte di merito, avrebbe dovuto essere considerata nella valutazione della domanda; costituiscono infatti dati acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte quelli per cui l’orientamento sessuale delle richiedente possa costituire “fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), del D.LGS. 251/2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, quando le persone di orientamento omosessuale sono costretti a violare la legge penale del loro paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo” (Cass. 18 marzo 2020, n. 7438), così come quello per cui è dovuta la protezione sussidiaria ove consti che l’omosessuale sia esposizione a “gravissime minacce da agenti privati e lo stato non sia in grado di proteggerlo” (Cass. 26 maggio 2020, n. 9815), come infine la condizione di omosessualità possa essere “condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani” derivante dalla predetta situazione personale (Cass. 10 giugno 2020, n. 1172) per i fini di cui alla tutela c.d. umanitaria, secondo il regime di essa qui applicabile ratione temporis ed anteriore al D.L. 113/2018 convertito in Legge 132/2018 (Cass. SS.UU. 13 novembre 2019, n. 29459);

La Corte ha viceversa omesso di accertare, come denunciato dal ricorrente, se in Nigeria sussista un regime persecutorio riguardo a tale condizione, come anche, eventualmente, se, rispetto ad essa, sussistano forme dannose di persecuzione privata non contrastate efficacemente dallo stato o infine se tale condizione sia anche solo oggetto di disvalore sul piano sociale, ma tale da giustificare, nel dovuto giudizio comparativo rispetto alla situazione italiana, la tutela residuale umanitaria; ciò comporta l’accoglimento in parte qua del ricorso”.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 29139 del 21 dicembre 2020