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Nigeria - La normativa vigente è gravemente persecutoria nei confronti degli omosessuali

Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2018

Si ringrazia per la segnalazione e il commento il dott. Melotti Giacomo, praticante avvocato, abilitato al Patrocinio, presso lo studio dell’Avv. Paolo Tacchi Venturi.

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Il Giudice del Tribunale di Venezia riconosce lo status di rifugiato ad un giovane cittadino nigeriano.
In particolare, il ricorrente ha riferito che nel 1996 iniziava una relazione con un uomo di nome E., e venne scoperto nel 2002 da suo padre, che gli aveva intimato di smettere; egli, tuttavia, continuò la relazione di nascosto e venne nuovamente sorpreso dal padre in intimità con la stessa persona nel 2008.
Decise allora di scappare da Olige e si trasferì ad Ogada, ove trovò casa e lavoro ed iniziò a frequentarsi con il figlio del padrone di casa e con un camionista, finché a Capodanno 2016 non ritrovò il primo ragazzo con il quale aveva avuto la relazione fino al 2008 che lo aveva rintracciato su Facebook, e, dall’emozione, si abbracciarono e si baciarono in pubblico.
A questo punto, gli abitanti del villaggio li denunciarono alla polizia del villaggio e, avvertito dal figlio del padrone di casa del pericolo che stava per correre, il ricorrente scappò.
Il Giudice, quindi, si è espresso nei seguenti termini.
Va ricordato che, in Nigeria, l’omosessualità è penalmente perseguita nel Criminal Code Act, Chapter 77, Laws of the Federation of Nigeria, 1990, Section 214, 215 e 217, che qui si riportano: Section 214: “Any person who (1) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or (2) has carnal knowledge of an animal; or (3) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature; is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years”. Section 215: “Any person who attempts to commit any of the offences defined in the last preceding section is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for seven years. The offender cannot be arrested without warrant" Section 217: “Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether in public or private, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for three years. The offender cannot be arrested without warrant”.

Va inoltre ricordato che il 17.12.2013 il Parlamento ha approvato il Same-Sex Marriage (Prohibition) Act, che proibisce e non riconosce come valido il matrimonio tra due persone dello stesso sesso in Nigeria, vietando altresì la registrazione di associazioni e organizzazioni gay, il sostegno a tali organizzazioni e le dimostrazioni in pubblico dirette o indirette di relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso. La medesima legge punisce con la reclusione sino a quattordici anni le persone omosessuali che si sposino e con la reclusione fino a dieci anni chiunque si iscrive o opera in organizzazioni gay o compia delle manifestazioni in pubblico di relazioni omosessuali (Home Office U.K., Country Information and Guidance, Nigeria: Sexual orientation and gender identity, March 2015; ILGA, State-sponsored homophobia, 12th Edition, May 2017, in www.ilga.org).

Dall’analisi delle fonti emerge che vi è stato un considerevole aumento degli arresti e delle violazioni dei diritti umani dopo l’entrata in vigore del Same Sex Marriage Prohibition Act, anche da parte della polizia, che li ha picchiati e umiliati e ha chiesto loro di pagare tangenti; altre fonti riportano maltrattamenti durante gli arresti, anche sulla base di semplici pretesti, estorsioni e invasioni della privacy ed evidenziano che le procedure investigative sono arbitrarie e basate su meri sospetti e a volte si concludono con costrizioni a sottoscrivere delle confessioni di colpevolezza. L’entrata in vigore del Same Sex Marriage Prohibition Act ha comportato un aumento dello stigma per gli omosessuali anche da parte della società nigeriana, e numerosi sono gli abusi riportati dalla persone appartenenti al gruppo LGBT, le quali hanno timore a denunciare tali fatti alla polizia, per non subire ulteriori abusi (EASO, Country Focus 2017, pag. 46 e 49). Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la condizione di omosessuale comporta l’appartenenza della persona ad un gruppo sociale e, alla luce dei rapporti che si sono sopra riportati, vi è il fondato timore di una persecuzione, tanto da parte dello Stato, quanto da parte di soggetti privati, senza che lo Stato garantisca una adeguata protezione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che “l’esistenza di una legislazione penale … che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale” e che, se è vero che “la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non può essere ritenuta un atto che incide sul richiedente in maniera così rilevante da raggiungere il livello di gravità necessario per ritenere che detta qualificazione penale costituisca una persecuzione” deve nondimeno ritenersi che “una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione” (cfr. Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12).

Nel caso di specie, non c’è alcun dubbio sia sul fatto che la legislazione nigeriana sanzioni penalmente con pena detentiva l’omosessualità, sia sul fatto che tali sanzioni vengano effettivamente applicate, visto che la polizia indaga sui casi di omosessualità che vengono denunciati, con metodologie non pienamente conformi al rispetto dei diritti umani.
La domanda di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, pertanto, va accolta, con assorbimento delle altre domande.

- Scarica l’ordinanza:

PDF - 218.8 Kb
Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2018

- Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini della Nigeria

- Contribuisci alla rubrica "Osservatorio Commissioni Territoriali"

- Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)

[ 6 agosto 2018 ]
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ARGOMENTI:
Diritti LGBTI, Diritto di asilo, Status di rifugiato
GEOTAG:
Nigeria

Documenti

Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2018 Tribunale di Venezia, ordinanza del 5 luglio 2018
[ PDF - 218.8 Kb ]

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