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Nigeria – La protezione umanitaria può fondarsi anche su condizioni riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione del richiedente

Tribunale di Genova, ordinanza del 9 settembre 2016

Con questa ordinanza del Tribunale di Genova, il Giudice, a differenza di altre sentenze riguardanti il ricorso di cittadini nigeriani (clicca qui), non ha ritenuto che la zona di provenienza del ricorrente (Agbor nel Delta State) si trovi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.
Ha, invece, ritenuto sussistere ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di questa forma di protezione, poiché il ricorrente ha documentato di essere stato assunto con un contratto di lavoro domestico, regolarmente denunciato all’INPS.
Il Giudice ha rilevato, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragione della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass. ord. 21 novembre 2011, n. 24544).
La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustifica pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 9 settembre 2016