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Nigeria – Le condizioni di invivibilità dell’area di provenienza legittimano il ricorso

Tribunale di Genova, ordinanza del 24 febbraio 2020

Il Tribunale, pur non rinvenendo nella narrazione delle esperienze personali del ricorrente alcun elemento utile per il riconoscimento della protezione internazionale, giungeva alla decisione di riconoscere un permesso per “motivi umanitari” (rilascio, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.LGS. 113/18 di permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).

Il Tribunale motivava tale decisione soprattutto sulla base delle “condizioni di invivibilità dell’area di provenienza”: dice il Tribunale, infatti, che “la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015. Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il livello di delinquenza (soprattutto legata all’attività criminale di gruppi cult) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza del richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019.
Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, nonché da ultimo della Sent. Cass. Sezioni Unite 29459/2019, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che – valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) – dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio
”.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 24 febbraio 2020