La sezione specializzata del Tribunale di Napoli ha riconosciuto, con ordinanza del 13.03.2019, la protezione umanitaria perchè “indubbiamente nel paese sussiste una condizione di instabilità politica che sconsiglia, allo stato, il rimpatrio del richiedente.
Al riguardo deve rilevarsi che dalle fonti internazionali (ecoi.net) emerge con evidenza il progressivo incremento delle azioni terroristiche da parte del gruppo di ispirazione islamista Boko Haram, che hanno provocato, negli ultimi anni, la morte di nigeriani sopratutto di fede cristiana, nonchè i numerosi attentati nel Nord-est del paese e cioè negli stati del Borno, Yobe e Adamawa, che hanno coinvolti interi villaggi nord orientali. “. La Giudicante ha poi concluso specificando l’inapplicabilità dei nuovi criteri dettati dall’art.32 comma 3 D.lgvo 25/2008 alle procedure in corso che abbiano presentato domanda di protezione in epoca molto anteriore al 05.10.2018 e che quindi “con la presentazione del modello C3 il richiedente asilo, ha acquisito il diritto alla decisione sulla sua domanda secondo la normativa al tempo in vigore“. – Scarica l’ordinanza
Tuttavia, le suindicate fonti danno, altresì, atto della recente estensione dell’attività del gruppo di Boko Haram anche al sud della Nigeria, e ad esempio a Lagos ed al Delta del Niger. […] ritiene il giudicante che ricorrano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, tenuto conto della particolare vulnerabilità in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio
Tribunale di Napoli, ordinanza del 13 marzo 2019