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Nigeria. Nel valutare la domanda di protezione del richiedente si deve considerare Il luogo in cui dimorava

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 553 del 9 agosto 2016

foto di Angelo Aprile

Pubblichiamo un’importante sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Trieste con cui era stata riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano. Il Ministero aveva richiesto la riforma dell’ordinanza di primo grado sostenendo che in non tutte le aree del paese vi sarebbe una situazione di conflitto generalizzato.

La Corte – chiamata a decidere sulla domanda di un cittadino nigeriano che nel 1992 si era trasferito dall’Enugu State (sud della Nigeria) a Kano – ricorda la rilevanza del concetto di “luogo di provenienza” nella valutazione di una domanda di protezione internazionale. Il Collegio ha, quindi, preliminarmente specificato che: “va disattesa la censura mossa dall’appellante…relativamente al luogo di provenienza dell’appellato; non si può infatti ritenere che sia Enugu, e cioè il luogo di nascita dell’appellato, al quale si debba fare riferimento per valutare l’esistenza o meno di una situazione di violenza generalizzata. E’ infatti principio pacifico che il luogo di provenienza del richiedente protezione è quello in cui dimorava, anche se non stabilmente, nel momento in cui si è dato alla fuga per sfuggire alla persecuzione o (come nel caso in esame) alla violenza indiscriminata verso i civili; ogni indagine deve quindi essere concentrata unicamente su Kano e sulla omonima regione della Nigeria situata proprio nel nord del Paese.”.

Quindi, nel prosieguo della decisione viene ricostruito e certificato lo stato di violenza diffusa nel Nord del Paese e nelle Regioni del Delta del Niger e si dà conto anche delle persistenti violazioni dei diritti della popolazione da parte della polizia, durante la controffensiva contro i Boko Haram.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.553 del 9 agosto 2016