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Nigeria – Protezione sussidiaria al richiedente: attualmente lo Stato può ritenersi attinto da violenza indiscriminata

Tribunale di Firenze, ordinanza del 2 maggio 2019

La pronuncia del Tribunale di Firenze riguarda il caso di un richiedente asilo nigeriano proveniente dalla zona di Benin City, cui viene riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, richiamando sia il caso di cui alla lett. b), sia il caso di cui alla lett. c), del D.LGS. 251/2007.
In primo luogo riconosce la sussistenza degli estremi per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del D.LGS. 251/2007 “perché in caso di rientro in patria, il ricorrente verrebbe esposto ad un rischio di danno grave alla sua persona determinato dal rischio di essere sottoposto ad un trattamento inumano e degradante e anche dalla possibilità di essere ucciso dagli oppositori del padre […] Il fatto che la persecuzione derivi da agenti privati integra infatti l’ipotesi di cui all’art. 5 del D.LGS. 251/2007, secondo cui gli agenti del danno grave possono essere anche soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca comportamenti dannosi, come nel caso di specie”.
In secondo luogo, riconosce anche la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14, D.LGS. 251/2007, perché “può dirsi acclarata la provenienza del ricorrente dalla Nigeria, stato che, attualmente, può ritenersi attinto da violenza indiscriminata per una situazione di conflitto interno generalizzato che costituisce minaccia grave ed individuale per i suoi cittadini, ivi compreso il richiedente nel caso in cui dovesse essere disposto il suo respingimento. Sul punto ci si riporta alla diversificata giurisprudenza di merito che, alla luce delle ultime informative sulla Nigeria, ha esteso l’applicabilità della tutela sopra detta dai cittadini provenienti dalle zone in cui imperversa la formazione terroristica di Boko Haram a tutto il territorio della Nigeria”.

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 2 maggio 2019