Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nigeria – Protezione sussidiaria al richiedente pro-Biafra vittima della repressione

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 12 ottobre 2017

Il Tribunale ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino Nigeriano (proveniente da Imo State) per la sua appartenenza al partito Massob, movimento indipendentista del Biafra, fuggito dopo un episodio di violenza da parte delle forze di polizia in occasione di una manifestazione del partito.

Il Tribunale ha affermato la sussistenza del pericolo di un “danno grave” per il ricorrente “il quale ha documentato, depositando agli atti il relativo tesserino di appartenenza, di avere aderito al Movimento politico per l’indipendenza del Biafra (MASSOB), appartenenza che, a differenza di quanto evidenziato dalla Commissione Territoriale di Siracusa, nel provvedimento di rigetto della protezione internazionale, comporta un attuale pericolo di danno grave.
Quanto dedotto nella motivazione del provvedimento di rigetto impugnato e più precisamente che i moti per “l’indipendenza del Biafra risalirebbero ad oltre 45 anni addietro e non certo all’anno 2012”, è infatti smentito da quanto si legge nel sito di Amnesty International – Italia, laddove si trovano notizie recenti sulla repressione in atto in Nigeria, dei movimenti per l’indipendenza del Biafra. A giudizio del Tribunale, è dunque provato che il ricorrente sia fuggito dalla Nigeria per ragioni connesse all’appartenenza a uno dei gruppi politici che rivendicano l’indipendenza del Biafra, per i quali lo Stato Nigeriano ha adottato una politica di repressione, messa in atto anche dispiegando l’esercito, che non ha esitato ad aprire il fuoco sulla folla dei manifestanti, arrestandone centinaia. Pertanto, pur non avendo il ricorrente provato di essere ricercato dalla polizia nonché la circostanza che il fratello sia morto in occasione della manifestazione di protesta organizzata dal movimento per l’indipendenza del Biafra, del 28/06/2012, possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità.
La domanda di protezione sussidiaria, deve essere pertanto accolta.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 12 ottobre 2017