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Nigeria – Protezione umanitaria al richiedente: “Una volta rientrato nel suo paese, il ricorrente si troverebbe in una condizione di vulnerabilità idonea a pregiudicare l’esercizio dei diritti fondamentali”

Tribunale di Genova, decreto del 15 maggio 2019

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria al richiedente nigeriano per la situazione personale e del paese di origine anche se la vicenda narrata non è parsa supportata da riscontri: “E’ evidente che una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe senz’altro in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, in quanto rientrerebbe, dopo una lunga assenza, in un Paese che, come detto, non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini. In più il richiedente si troverebbe completamente privo di mezzi di sussistenza, senza il sostegno della propria famiglia ed emarginato dalla propria comunità, a causa del suo rifiuto di diventare sacerdote.
Anche se la vicenda narrata non è apparsa sufficientemente supportata da riscontri, le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere la sussistenza di uno scarso rispetto per i diritti umani. Occorre inoltre considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa”.

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Tribunale di Genova, decreto del 15 maggio 2019