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Nigeria, protezione umanitaria – Valutato il buon percorso di integrazione e la situazione del Paese caratterizzata da altissima criminalità comune e di inadeguatezza del sistema di sicurezza

Tribunale di Genova, decreto del 12 febbraio 2019

Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione umanitaria a cittadino nigeriano. Secondo il Giudice, i conflitti e l’abbandono familiare in uno Stato caratterizzato da altissima criminalità comune e di inadeguatezza del sistema di sicurezza, uniti al buono percorso di integrazione, fanno emergere elementi che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.

Preliminarmente il Giudice ha affrontato la questione relativa al cd decreto Salvini:
“deve essere affrontata la problematica relativa all’entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, in relazione al presente procedimento.
Il decreto, tra le altre cose, ha infatti abrogato l’art.5/6° comma T.U.I. ed ha modificato l’art.32/3° comma legge 25/08, invocati da parte attrice, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.
Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Si impone pertanto il ricorso ai principi generali di cui all’art.11 disp.prel. C.C. . Va precisato, sotto questo profilo, che l’art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la fase successiva all’emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).
Nella risoluzione dei conflitti tra norme nel tempo a norma dell’art.11 cit., la Corte Suprema afferma che “il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso..” (…lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: cfr. cass.civ.sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SSUU 2926/67, 2433/00 e 14073/02).
Ciò premesso in materia di protezione internazionale la giurisprudenza da tempo ha evidenziato la natura di situazione giuridica soggettiva posta alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda (cass.SSUU 11535/09).
A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali appunto il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa, riconoscendo quindi l’identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ.sez.I 4455/18)”.

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Tribunale di Genova, decreto del 12 febbraio 2019