Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Non è necessario produrre il passaporto ai fini dell’esame della domanda e dell’ottenimento del parere della Commissione. La Questura non può arbitrariamente bloccare la pratica

Tribunale di Roma, ordinanza del 15 gennaio 2021

Un interessante provvedimento del Tribunale Civile di Roma nei confronti di un cittadino della Mauritania, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto all’inizio del 2019, il quale provvedeva tempestivamente a chiedere il rinnovo del titolo senza ottenere alcun esito dalla Questura di Roma la quale richiedeva copia del passaporto.

Non avendo tale documento e non riuscendolo ad ottenere dall’ambasciata la pratica era ferma da quasi due anni nonostante la vulnerabilità accertata del soggetto. È stato così proposto un procedimento cautelare che ha portato il Tribunale ad accogliere inaudita altera parte la domanda in base alla quale si chiedeva all’amministrazione di esaminare la pratica di rinnovo.
Il provvedimento in oggetto ribadisce in via pregiudiziale la giurisdizione del G.O. in materia, e si segnala in quanto afferma il principio secondo cui non è necessario produrre il passaporto ai fini dell’esame della domanda e dell’ottenimento del parere da parte della Commissione Territoriale, in quanto il richiedente, è da ritenersi esentato dalla presentazione dei documenti di cui all’articolo 9 commi 3,4 del dpr 394/1999 in quanto lo stesso può essere considerato a pieno titolo richiedente asilo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo avendo a suo tempo presentato domanda di protezione internazionale ed avendo ottenuto una protezione “complementare”.

– Scarica il decreto
Tribunale di Roma, decreto del 20 novembre 2020

Di seguito il provvedimento che conferma il cautelare già emesso con decreto.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Roma, ordinanza del 15 gennaio 2021