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Non esiste alcuna “incompatibilità” tra residenza elettiva e rilascio del PdS UE per soggiornanti di lungo periodo

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 973 del 4 giugno 2021

Il caso riguarda di un imprenditore cittadino albanese che dopo 12 anni di permesso di soggiorno per residenza elettiva è stato costretto ad adire il Tar poiché secondo la Questura di Bari, che riceveva la domanda di rilascio della carta di soggiorno per residenti di lungo periodo, egli e la sua famiglia non aveva diritto ad ottenere né la carta né tanto meno il rinnovo del permesso per residenza elettiva a causa delle assenze effettuate nel territorio nazionale.
Tra gli altri motivi il ricorrente lamentava: la violazione e falsa applicazione del paragrafo n. 13 del decreto del Ministero degli Affari Esteri del 11 maggio 2011; la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 4 del DPR 394/99; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del TUIM.
Come già anticipato, i ricorrenti risiedono in Italia da circa 12 anni con permesso di soggiorno per residenza elettiva, rilasciato in loro favore dalla Questura di Bari, in applicazione del decreto del Ministero degli Affari Esteri sui visti del 12 luglio 2000, All. 1, par. 14 sostituito dal successivo D.M. 11 maggio 2011 parag. n. 13, per la durata di un anno.

Il paragrafo n. 13 del suddetto decreto ministeriale dispone che: “Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi”.

Orbene, se la Questura di Bari, come risulta incontrovertibilmente, aveva rilasciato per dodici anni ai ricorrenti questo tipo di permesso di soggiorno, senza mai contestarne la presenza sul territorio, ciò significava che ogni anno la Questura aveva verificato i requisiti in capo agli istanti e ne aveva valutato positivamente la sussistenza. Appariva chiaro che, alle suddette condizioni, i ricorrenti avrebbero avuto diritto al permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del T.U.I..

Secondo il Questore di Bari, invece, i ricorrenti, in ragione del peculiare tipo di permesso detenuto non avrebbero avuto diritto al permesso per lungo soggiornanti e ciò per due ragioni: la prima perché tutti i redditi, seppur cospicui, sono prodotti all’estero e non potevano essere assoggettati a doppia imposizione, inoltre, i conti bancari aperti in Italia non potevano essere considerati ai fini reddituali; la seconda perché i ricorrenti non soddiferebbero il requisito di cui all’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 286/90 in quanto “dagli accertamenti effettuati tramite le Autorità albanesi che i richiedenti, di fatto, vivono stabilmente in Albania dove hanno trascorso gran parte degli ultimi 5 anni, allontanandosi spesso solo per brevi viaggi: che soltanto dagli ultimi 20 mesi esaminati era emerso che i due coniugi, complessivamente, avevano soggiornato nel loro Paese per più di 15 mesi, trascorrendo il resto dei giorni fuori dal territorio albanese per numerosissimi viaggi svolti dai medesimi in altri Paesi europei (Inghilterra, Turchia, Germania, Olanda, Francia) tra cui anche l’Italia, per ragioni di lavoro ma anche per vacanze”.

Il Tar adito accoglieva la prima sospensiva [clicca qui ] con la seguente motivazione: “Ritenuto che, al contrario, appaiono fondate le censure avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva che viene negato perché non emergerebbe nelle consuetudini di vita dei ricorrenti l’intenzione di abitare stabilmente in Italia, mentre il requisito dirimente per il rilascio di detto permesso di soggiorno è il possesso di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento dello straniero durante la permanenza in Italia”

In data 23.5.2018 il ricorrente chiedeva l’adozione delle più opportune misure attuative, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, per l’esecuzione dell’ordinanza n. 407 del 2017 di questa Sezione, non impugnata e rimasta ineseguita, al fine di ottenere in loro favore, provvisoriamente, il cd. permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Il Tar accoglieva la domanda con una nuova ordinanza [clicca qui ] e, per l’effetto:
a) ordina alla Questura di Bari di provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, al rilascio di un provvisorio permesso di soggiorno per residenza elettiva in favore degli istanti, nei termini di cui all’ordinanza stessa;
b) dispone sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione onerata, che a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Bari, con facoltà di delega
“.

La predetta ordinanza veniva eseguita dalla amministrazione accordando il rilascio in via definitiva il permesso di soggiorno per residenza elettiva mentre, per la valutazione della ex carta di soggiorno non riteneva di adottarla e decideva di attendere l’udienza per il merito.

Il Tar, all’esito dell’udienza di merito, adottata la sentenza oggetto di commento ed in via definitiva riteneva che i ricorrenti hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in quanto non esistono preclusioni normative in tal senso.

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T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 973 del 4 giugno 2021

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