Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Non può essere espulsa la cittadina straniera, parte offesa in procedimento penale, perché vittima di violenza domestica

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 474 del 2 novembre 2015

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 474 del 2 novembre 2015 (A.A../ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98).

La signora S.N., cittadina marocchina, faceva ingresso in Italia nell’anno 2002 e l’anno successivo otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, successivamente sempre rinnovato. Nell’anno 2006 ella contraeva matrimonio con un cittadino italiano e la competente Questura le rilasciava il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, rinnovato fino al 2010, anno in cui la convivenza tra i coniugi veniva meno. A distanza di un anno la signora S.N. iniziava una relazione sentimentale con un cittadino tunisino, il quale, fin da subito, le usava violenza fisica e psicologica. Incapace di sottrarsi al proprio aguzzino la cittadina straniera sopportava per circa tre anni violenze di ogni tipo, fino a che, all’esito dell’ennesima aggressione, nel mese di ottobre 2014, si determinava a sporgere denuncia a carico del proprio compagno e veniva avviato di conseguenza un procedimento penale a carico del medesimo. Attesa l’assoluta gravità della situazione, il P.M dava impulso presso la Questura di Genova alla procedura per il rilascio, in favore della signora S.N., di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex art 18 bis del Dlgs 286/98. In seguito ad un controllo di polizia, in data 22.6.15, veniva notificato alla cittadina straniera il decreto di espulsione, per mancanza di titolarità di permesso di soggiorno.

La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, eccependo l’erroneità e la carenza di motivazione del decreto opposto, atteso che al momento della sua adozione da parte della Prefettura ( 22.6.15) il procedimento penale a carico del compagno della ricorrente, pendeva, già da tempo, nanti il Tribunale di Genova ed il Pm aveva già provveduto a formulare richiesta di rilascio, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, in favore della signora S.N.
La difesa della signora S.N. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Violazione dell’art 18 bis Dlgs 286/98;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.
Illegittimità Costituzionale dell’esecuzione tramite accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore – Violazione art 13 c.2 e c.3 Cost.;
Illegittimità Costituzionale dell’art 13 comma, 5bis, 8 Dlgs 286/98 e art 18 Dlgs 150/2011 per violazione degli artt. 117 c.1 e 24 Cost.
Illegittimità Costituzionale dell’art 13 comma, 5.2. d. lgs. n. 286/1998 per violazione dell’art artt. 24 Cost..

All’udienza di discussione, la difesa della signora S.N. richiamando i motivi tutti di ricorso, insisteva per l’annullamento del decreto opposto, evidenziando in particolare l’erroneità e la carenza motivazionale ed istruttoria alla base del provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 474 del 2 novembre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: – Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti, proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 19 ottobre 2015 la difesa della ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, depositando ricevuta rilasciata alla medesima per permesso di soggiorno per motivi umanitari; che il documento in atti il 26 gennaio 2015 specificava” permesso provvisorio per motivi di giustizia e per consentire alla medesima di sottrarsi alle violenze; che a maggior tutela della ricorrente questo giudice, letti gli atti depositati ritiene che la stessa debba essere seguita, per quanto alla indubbia gravità della sua situazione, da personale specializzato; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato dalla signora S.N possano trovare accoglimento.

Il Giudice di Pace di Genova ha accolto il ricorso, proposto avverso il decreto di espulsione, evidenziando che, sebbene la signora S.N. fosse priva di titolo di soggiorno, al momento del controllo di P.G, tuttavia la Prefettura avrebbe dovuto valutare meglio la situazione nel suo complesso, essendo la cittadina straniera parte offesa in un procedimento penale per violenza ed avendo il Pm richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, vista la gravità della situazione. Si noti che il Giudice di Pace ha evidenziato nella propria ordinanza la necessità che la signora S.N. sia opportunamente seguita a livello specialistico.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi

– Scarica l’ordinanza
Giudice di Pace di Genova ordinanza n. 474 del 2 novembre 2015