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Non può esserci alcun automatismo ostativo al rinnovo del PDS, pur avendo una condanna penale, potendo documentare un radicamento sul TN dato dal lungo soggiorno o dalla situazione familiare

Sentenza TAR di Bologna del 24/02/2015 n.51/2015

Straniero regolarmente soggiornante sul TN da oltre 10 anni – sussiste lo status di soggiornante di lungo periodo anche nei casi in cui lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno e non di PSE CE per lungo soggiornanti – illegittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno fondato sull’automatismo ostativo della condanna penale
Con questa articolata sentenza il TAR di Bologna fa propri i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale negando che sussista alcun automatismo ostativo al rinnovo del soggiorno nei casi in cui lo straniero, pur avendo riportato una condanna penale, possa documentare un radicamento sul TN dato dal lungo soggiorno o dalla situazione familiare.
Nel caso in trattazione, lo straniero, cittadino senegalese, regolarmente soggiornante in Italia con titolo di soggiorno per motivi di lavoro da oltre 10 anni, si era visto rigettare la richiesta di rinnovo del permesso per una condanna penale riportata per commercio di marchi contraffatti.
Il Tar Bologna censura l’atto della Questura di Ravenna rilevando che “L’amministrazione ha motivato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale, in realtà non si accorda, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione…” “Va aggiunto, altresì, che la recente la ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della stessa Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, ha rilevato che “assume pregnante rilievo la considerazione che un orientamento della giurisprudenza ha reputato applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del citato art. 9 (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che versino in detta situazione «anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo» (TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233), con la conseguenza che l’eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo, della sola condanna penale eventualmente irrogata al richiedente”
Pertanto, la situazione di chi soggiorna regolarmente sul T.N. da oltre un quinquennio, non può certo essere parificata alla condizione dello straniero appena giunto sul territorio italiano, stante che la mancata titolarità del permesso per soggiornanti di lunga durata dipende unicamente dall’assenza di formalizzazione amministrativa e non da una carenza sostanziale.
Lo impone una lettura costituzionalmente orientata della normativa sugli stranieri, la sola coerente coi principi di ragionevolezza e di eguaglianza che permeano il nostro ordinamento.

Avv. Valeria Perini

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Sentenza TAR di Bologna del 24/02/2015 n.51/2015