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Non revocabilità del gratuito patrocinio: una pronuncia della Corte di Appello

Corte d'Appello di Roma, ordinanza n. 8668 del 10 settembre 2019

La Corte d’Appello di Roma (Presidente della prima Sezione Civile) ha accolto l’opposizione proposta ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 in riferimento alla revoca effettuata d’ufficio da parte della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – del decreto di liquidazione precedentemente emesso dalla stessa in favore del difensore.
In particolare, nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato, per la propria assistita in giudizio, domanda di reiterazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al Giudice di merito e a seguito della delibera di inammissibilità del Consiglio dell’Ordine di Roma, come previsto dall’art. 126 del D.P.R. 115/2002.
Il Giudice competente, pur non avendo provveduto con un decreto ad hoc sulla reiterata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, aveva tuttavia emesso il decreto di liquidazione in favore dell’avvocato riconoscendo implicitamente l’ammissione della ricorrente a tale beneficio. In seguito, lo stesso Giudice aveva deciso di revocare la suddetta liquidazione in ragione della precedente delibera di inammissibilità del Consiglio dell’Ordine di Roma.
Nell’opposizione si è lamentata I’inammissibilità del provvedimento di revoca del giudice della Corte di Appello in quanto emesso in violazione degli artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 ovvero nell’esercizio di un potere di autotutela non previsto dalla legge.

Il Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma ha accolto con ordinanza tale motivo di opposizione, affermando la natura decisoria e giurisdizionale del decreto di liquidazione di cui all’art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, il quale, dunque, dopo essere stato emesso non è suscettibile né di revoca né di modifica d’ufficio.
Tale pronuncia, peraltro, si conforma perfettamente all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in punto di irrevocabilità d’ufficio del decreto di liquidazione dei compensi del difensore e riporta quanto da ultimo ribadito dalla Cassazione Civile nell’ordinanza n. 12795/2014, ovvero che, non soltanto tale potere di revoca o modifica sia incompatibile con il termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di liquidazione, ma inoltre che “è estraneo all’assetto del D.P.R. 115/2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto“.
Conseguentemente con l’ordinanza in commento, la Corte di Appello di Roma ha annullato il decreto di revoca emesso e ha condannato il Ministero della Giustizia rimasto contumace anche al rimborso delle spese processuali del giudizio di opposizione.

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Corte d’Appello di Roma, ordinanza n. 8668 del 10 settembre 2019