Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nota del Ministero dell’Interno n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005

Chiarimenti del Ministero relativa agli Sportelli Unici per l'Immigrazione

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo

Prot. 2768/2.2 Roma, 25 ottobre 2005

Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Sig Commissario del Governo
per la Provincia autonoma di Trento

Al Sig Commissario del Governo

per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig Presidente della Regione
Valle d’Aosta

OGGETTO: Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Chiarimenti

In ordine ad alcuni quesiti pervenuti dalle SSLL, in merito ai procedimento di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Contratto di soggiorno – Stranieri in possesso di carta di soggiorno o titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all’attività lavorativa

L’art. 5, comma 3 bis, del TU per l’immigrazione prevede che il contratto di soggiorno è necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Si ritiene, pertanto, che il suddetto contratto non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all’attività lavorativa (es. il permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo). Tale contratto dovrà essere stipulato solo al momento dell’eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2.Contratto di soggiorno – Variazioni del rapporto di lavoro

Circa l’obbligatorietà di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, si precisa che tale adempimento, ai sensi dell’art.36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l’avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro precedentemente contratto.
Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico, si ritiene che il disposto dell’art. 22, comma 7 del TU debba essere coordinato con quanto previsto dall’art. 36 bis, comma 2, del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04.
Pertanto, così come prevede il citato articolo 36 bis, il datore di lavoro dovrà esclusivamente comunicare, entro cinque giorni dall’evento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

3.Ricongiungimenti familiari

Riguardo ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari – anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sez I penale, nr 1714 del 08.01.2001 – si ritiene che essi abbiano diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 29 del TU.
Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è del pari consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Per quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul territorio nazionale di cui all’art. 30, comma 1 punto c) del TU, si precisa che, trattandosi di convertire un titolo di soggiorno già posseduto, la materia resta di competenza della Questura.

4.Idoneità dell’alloggio

– In merito alla documentazione attestante il requisito di idoneità alloggiativa, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, si chiarisce che il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere prodotto il certificato di idoneità igienico-sanitaria richiesto presso la USL di appartenenza.

5.Sportivi stranieri

– Analogamente a quanto previsto riguardo al Decreto flussi dei lavoratori stranieri per l’anno 2005, si chiarisce che, fino all’entrata in vigore del Decreto che fisserà le quote degli sportivi stranieri per l’anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per l’anno 2005 resta in vigore la previgente procedura, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D’Ascenzio