Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nota n. 3012 del 29 agosto 2006 del Ministero del Lavoro

Obbligo comunicazione variazione di rapporto di lavoro.

* Si ringraia l’Asgi per la segnalazione.

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 3012 del 29 agosto 2006, è intervenuto, in risposta ad un interpello, per fornire chiarimenti in merito alla decorrenza dell’applicabilità dell’articolo 22, comma 7 del D.Lgs n. 286/1998, che sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare allo Sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, pena la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Nella nota in esame, il Ministero chiarisce che dal 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR n. 334/2004), le variazioni del rapporto di lavoro devono essere comunicate, entro 5 giorni dall’evento, allo Sportello unico o, qualora quest’ultimo non sia operativo, alla Prefettura-UTG.

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