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Nota tecnica del Prof. Angiolini su progetto legge dell’Anci per voto agli immigrati

La situazione delle contestazioni relative agli statuti comunali sul voto agli immigrati è la seguente: il Consiglio di Stato, nel parere dato per l’annullamento d’ufficio dello Statuto di Genova, ha sostenuto che per il voto agli immigrati non è necessaria la modifica della Costituzione, ma si può procedere con legge ordinaria (statale); lo stesso Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che, ad oggi, non ci sia una base legislativa sufficiente, e che quindi sia illegittimo che lo statuto comunale conferisca il voto agli immigrati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale o anche solo (a correzione di un precedente parere sempre del Consiglio di Stato) per i Consigli circoscrizionali.

C’è peraltro da notare che, fino ad ora, non c’è in materia alcuna pronuncia giurisdizionale. Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato in sede consultiva, e non come Giudice (e si badi che non c’è sempre sintonia tra l’opinione del CDS in sede consultiva e giudiziaria). Inoltre, il Comune di Genova ha impugnato l’annullamento governativo dello Statuto presso il Tar Liguria, proprio ed anche per tenere “aperta” la questione interpretativa e non lasciare nulla di intentato.

Nel frattempo, l’ANCI ha predisposto un progetto di legge, la cui approvazione eliminerebbe qualsiasi residuo dubbio sulla legittimità del voto agli immigrati.

In questo contesto, resta ben possibile che i Comuni portino a compimento le iniziative Statutarie per il voto agli immigrati, in attesa degli sviluppi a venire.

Consiglierei però una duplice cautela.

Anzitutto, potrà darsi che il Governo pronunci ulteriori annullamenti di ufficio delle modifiche statutarie comunali (come già sta cercando di fare, ad esempio, per Ancona).

In tal caso, pare opportuno che il Comune, dopo aver fatto le sue “osservazioni” come gli sarà richiesto nel procedimento amministrativo, affinché l’annullamento governativo medesimo non consolidi i propri effetti impugni al Tar e, se occorre, faccia appello al Consiglio di Stato.

Non è necessario, invece, impugnare eventuali lettere del Prefetto o anche circolari ministeriali che abbiano carattere di mero avvertimento o di mero suggerimento interpretativo.

In secondo luogo, e però, occorre anche cautelarsi contro l’ipotesi che gli Statuti comunali modificati per il voto agli immigrati siano annullati dal governo, o magari dal Tar su ricorso di qualche elettore, dopo aver ricevuto ormai applicazione sul piano concreto; in questo frangente, potrebbe infatti, sia pure in via di ipotesi, anche essere inficiato l’esito elettorale.

Per evitare questo rischio, si possono seguire diverse strade, e cioè:

a) inserire nello Statuto modificato una apposita clausola che condizioni all’emissione di un successivo apposito regolamento la effettiva applicazione dei principi sul voto agli immigrati; cosicché diventi possibile applicare i principi statutari solo una volta che sarà acclarata la loro legittimità Genova ed Ancona hanno utilizzato questo accorgimento);

b) fare apposito regolamento consiliare, com’è sempre legittimo fare anche se lo Statuto non lo prevede espressamente, il quale condizioni l’applicazione dei principi statutari sul voto agli immigrati a futuri adempimenti (quali ad es. la fissazione di criteri per l’inserimento nelle liste elettorali, la fissazione di criteri per l’accertamento sul titolo e la stabilità del soggiorno, ecc.), in modo, di nuovo, di giungere ad applicare i principi statutari medesimi solo una volta che sarà acclarata la loro legittimità.

Si aggiunge, per completezza, che, peraltro, queste cautele vanno riferite solamente alle modifiche statutarie riguardanti l’elettorato attivo e passivo per gli organi comunali e circoscrizionali in senso stretto; poiché per l’applicazione agli stranieri di altri istituti di partecipazione (partecipazione al procedimento amministrativo ma anche, ad es., referendum di tipo consultivo) non sembrano esserci, né essere stati sollevati, soverchi problemi.