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Nuovo Patto sulla migrazione

Analisi delle politiche a cura di BVMN (Border Violence Monitoring Network)

Cover photo copyright: Violeta Dimitrakopoulou 2020
Cover photo copyright: Violeta Dimitrakopoulou 2020

Il Border Violence Monitoring Network (BVMN) è una rete di ONG e gruppi della società civile che operano lungo la rotta balcanica, tra cui Are You Syrious, Centre for Peace Studies, Collective Aid, InfoKolpa, Josoor, Mare Liberum, Mobile InfoTeam, No Name Kitchen, [re:]ports Sarajevo e Rigardu.

Contenuti:
• Processo di screening
• Detenzione
• Concetti SCO
• Procedure di verifica dell’età
• Estensione dei limiti di tempo nella “crisi
• Procedure di ricorso
• Meccanismi di monitoraggio indipendenti
• Caso di studio: Il fallimento della Croazia nell’istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio delle frontiere

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato i suoi piani per il futuro della migrazione e della gestione dell’asilo in Europa. Sebbene sia ampiamente riconosciuto che una revisione dell’attuale sistema era indispensabile, il nuovo patto non fa molto per placare le preoccupazioni delle ONG, dei gruppi della società civile e dei sostenitori dei diritti umani.

Ai fini di questa analisi politica, il Border Violence Monitoring Network (BVMN) ha deciso di concentrarsi sul monitoraggio indipendente delle frontiere, sulle procedure di pre-screening, e sui meccanismi che seguono subito dopo. Quello che viene fuori è un sistema in cui i confini esterni saranno fortificati al fine di accelerare i processi decisionali per i nuovi arrivi nel blocco.

Questa mossa è stata criticata come un riconfezionamento del fallito approccio “hotspot” dell’UE, che ha costretto migliaia di persone dentro campi posti ai confini e su isole, in stati geograficamente svantaggiati e meno attrezzati per far fronte agli afflussi, come la Grecia e l’Italia. L’inadeguatezza di questo approccio è stata recentemente esemplificata dal recente incendio di Moria, che ha lasciato 13.000 persone senza un posto dove andare. Con la procedura di pre-screening tutti i cittadini di paesi terzi in arrivo saranno costretti in una detenzione di fatto, in attesa di valutazioni sanitarie, di conferma dell’identità e di una prima valutazione della legittimità della richiesta di protezione internazionale in UE, prima di ottenere l’ingresso nel territorio di qualsiasi Stato membro (MS, Member state). Questo, unito ad un rinnovato impegno per le espulsioni accelerate, suggerisce che ci troviamo di fronte a un provvedimento che continua a violare le garanzie sui diritti umani stabiliti nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Carta europea dei diritti fondamentali.

Procedure di screening

Le procedure di screening sono regolamentate nel documento COM(2020)612 come segue:

Chi?
– Presso tutte le frontiere esterne dell’UE, tutti i cittadini di paesi terzi (TCN, Third Country National) che: 1
• Attraversano le frontiere esterne al di fuori dei valichi ufficiali;
• Si presentano ai valichi ufficiali senza soddisfare i requisiti di ingresso;
• Sbarcano dalle operazioni di ricerca e soccorso (S&R);
• Vengono arrestati all’interno del territorio senza soddisfare le condizioni di ingresso;

Saranno soggetti a procedure di pre-screening.

Come?
• Lo screening deve essere effettuato alla frontiera esterna o in prossimità, per evitare l’ingresso dei cittadini di paesi terzi prima del completamento della procedura. 2
• L’Agenzia europea per le frontiere e le coste (EBCGA, European Border and Coast Guard Agency) e l’Agenzia dell’UE per l’asilo (da istituire) accompagneranno e sosterranno tutte le procedure di pre-screening. 3
• Durante lo screening, a tutte le persone deve essere garantito un tenore di vita conforme alla Carta dell’UE dei Diritti fondamentali, e tutte le autorità coinvolte devono rispettare la dignità umana, la privacy, ed astenersi da qualsiasi azione o comportamento discriminatorio. A tal fine, l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA, Agency for Fundamental Rights) sosterrà gli Stati membri nello sviluppo di meccanismi di monitoraggio indipendenti dei diritti fondamentali in relazione allo screening. 4

Cosa? – Articolo 6

La procedura sarà composta da: 5
• Un controllo preliminare di salute e vulnerabilità per identificare le persone bisognose di cure immediate il più presto possibile; 6
• Un controllo di identità rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati europee; 7
• Registrazione dei dati biometrici nelle banche dati appropriate; 8
• Un controllo di sicurezza attraverso le banche dati pertinenti, in particolare il sistema d’informazione Schengen (SIS), per verificare che l’individuo non costituisca una minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri; 9
• Un modulo da completare che fornisce le seguenti informazioni: 10
◦ Nome
◦ Data di nascita
◦ Paese di origine
◦ Sesso
◦ Indicazione iniziale della nazionalità e dei paesi di residenza prima dell’arrivo
◦ Lingue parlate
◦ Motivo dell’arrivo/ingresso non autorizzato e, se è il caso, del soggiorno o residenza illegale, comprese le informazioni sull’avanzamento o meno di domanda di protezione internazionale
◦ Informazioni sulle rotte percorse, compreso il punto di partenza, il luogo di residenza precedente, i paesi terzi di transito e quelli considerati paesi terzi sicuri (STC) in cui la protezione potrebbe essere stata richiesta o concessa, e la destinazione prevista all’interno dell’UE
◦ Informazioni sull’assistenza fornita da una persona o da un’organizzazione criminale in relazione all’attraversamento non autorizzato, e qualsiasi informazione correlata in caso di sospetto caso di tratta.

I TCN saranno informati in modo conciso sullo scopo e sulle modalità dello screening, e sui loro diritti e obblighi durante le procedure. Queste informazioni saranno fornite in una lingua che la persona comprende o che dovrebbe ragionevolmente comprendere. 11

Quanto?
Le risorse finanziarie totali necessarie per sostenere l’attuazione delle procedure di pre-screening sono stimate a 417,626 milioni di euro per il periodo 2021 – 2027, a sostegno di: 12
• Infrastrutture per lo screening: creazione e potenziamento dei locali esistenti nei valichi di frontiera
• Accesso alle banche dati necessarie in nuove sedi
• Assunzione di personale aggiuntivo per effettuare lo screening
• Formazione delle guardie di frontiera e di altro personale per effettuare lo screening
• Reclutamento del personale medico
• Attrezzature mediche e locali per controlli sanitari preliminari
• Creazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali durante lo screening

E dopo?
I TCN che non soddisfano le condizioni di ingresso, come rivelato nella procedura di pre-screening, saranno indirizzati alle autorità competenti per applicare le procedure di rimpatrio. 13

Gli Stati membri possono anche prendere in considerazione l’applicazione di una procedura di confine al completamento del pre-screening in queste circostanze: 14
• A seguito di una domanda effettuata in un valico di frontiera esterno o in una zona di transito
• A seguito di una cattura in relazione ad un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna
• A seguito di uno sbarco dopo un’operazione S&R
• A seguito della delocalizzazione basata sul nuovo accordo di Dublino
Le richieste ritenute idonee per le procedure accelerate sono soddisfatte in linea con il concetto di Paese terzo sicuro (SCO, Safe Country of Origin). 15

Detenzione

Il nuovo patto sulla migrazione si basa sul quadro giuridico per le pratiche illegali che, ormai da anni, sono una tattica comune usata da molteplici Stati membri per scoraggiare i richiedenti protezione internazionale.

La nuova procedura di screening alle frontiere, che prescrive la detenzione delle persone per tutta la durata del procedimento, normalizza politiche migratorie estremamente rigide che non molto tempo fa erano ampiamente ritenute inaccettabili. Sebbene i centri di pre-screening designati debbano essere prossimi alla frontiera esterna, 16 il fatto che una persona si trovi tecnicamente all’interno di uno Stato membro non posiziona di fatto tale persona sul territorio dello Stato membro.

Con questo approccio, l’UE ha aggiunto un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema di asilo. I TCN in arrivo dovranno sottoporsi a uno screening per determinare la loro necessità di protezione, prima di poterla richiedere; questo viola diversi obblighi in materia di diritti umani: il diritto all’asilo, il diritto di ricorso, il diritto all’assistenza legale e il diritto alla libertà. Invece di optare per un approccio più umano che rispetti le norme internazionali e dell’UE in materia di diritti umani, il nuovo patto si basa fortemente su procedure di detenzione che sono in contraddizione con il quadro giuridico dell’UE.

Secondo l’attuale direttiva sulle condizioni di accoglienza, il richiedente protezione internazionale non dovrebbe essere trattenuto sulla base del suo status di richiedente asilo. 17

Poiché il tempo trascorso nel cosiddetto centro di pre-screening non costituisce formalmente detenzione, anche se rappresenta un’estrema violazione del diritto alla libertà, la persona può, al termine dello screening, finire in detenzione legale.

Pertanto, si pone la questione della possibilità di presentare un reclamo per quanto riguarda la lunghezza e la necessità della detenzione, in particolare se si considera che questa dovrebbe essere una misura di ultima istanza, e non, come nel caso del nuovo patto, un protocollo standard.

Esaminando l’approccio definito nel nuovo patto, vi sono alcune somiglianze estremamente preoccupanti tra i centri di controllo proposti, e le zone di transito ungheresi, contro le quali la Corte europea dei diritti dell’uomo (EctHR, CEDU) ha emesso diverse misure provvisorie (una per aver ridotto alla fame persone che si trovavano all’interno della zona di transito). Inoltre, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’abolizione delle zone di transito. Posizionando la detenzione come parte del protocollo standard della procedura di asilo, il nuovo patto legittima sia direttamente che indirettamente l’uso eccessivo della detenzione.

BVMN ha documentato più casi in cui i migranti sono stati arbitrariamente detenuti, e ai quali successivamente è stato negato l’accesso all’asilo. Questo metodo è spesso utilizzato dagli agenti di polizia croati, che in diverse occasioni hanno trattenuto persone in un garage a Korenica, senza accesso ai servizi di base.

Le testimonianze raccolte da BVMN hanno dimostrato che la detenzione arbitraria anticipa spesso il ricorso a trattamenti disumani e degradanti e in alcuni casi alla tortura. In un caso, dei minori di 12 anni sono stati trattenuti in una stanza, e sono stati picchiati dagli agenti di frontiera con le mani, i piedi e i manganelli.

Un testimone ha descritto la stanza come un vano di circa 2mx4m, situato nella parte inferiore di una singola rampa di scale direttamente sotto un punto di attraversamento del confine. Anche in Grecia è stato registrato un uso eccessivo della detenzione e della violenza come mezzo per impedire l’accesso al sistema di asilo, e una recente relazione di BVMN sulla violenza all’interno dei confini dello Stato ha evidenziato l’uso di queste pratiche illecite all’interno delle strutture statali.

Le testimonianze raccolte da BVMN hanno dimostrato che la detenzione arbitraria anticipa spesso il ricorso a trattamenti disumani e degradanti e in alcuni casi alla tortura.

Un caso disumano di detenzione arbitraria ampiamente documentato dai media internazionali è stata la limitazione della libertà di circolazione per più di due mesi per un’intera famiglia con diversi figli in un campo di transito a Tovarnik, in Croazia, un luogo di detenzione de facto.

La famiglia in questione è quella di Madina Hussiny, una bambina di sei anni che, nell’inverno del 2017, è diventata la prima vittima di un brutale regime di confine che non si astiene dal violare i diritti umani e dei bambini. La morte di Madina rappresenterà per sempre l’ingiustizia dell’attuale regime di frontiera europeo, che chiude le porte della protezione a coloro che ne hanno più bisogno. La bambina è morta il 21 novembre 2017, a pochi metri dal confine croato, dopo che lei e la sua famiglia erano stati respinti dalla polizia croata in Serbia.

Il caso è arrivato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che, per ben tre volte si è pronunciata contro la decisione, inviando tre notifiche urgenti per una misura provvisoria che imponeva al Ministero degli Interni croato di collocare immediatamente la famiglia di Madina in un ambiente in cui non sarebbe stata esposta a ulteriori trattamenti inumani o degradanti.

La detenzione arbitraria è da anni una politica usata da singoli Stati membri come l’Ungheria; con il nuovo patto arriverà a livello dell’UE. Questo cambiamento potrebbe avvenire con discrezione, con il trattenimento delle persone nelle zone di transito; tale detenzione, agli occhi dell’UE non costituirà detenzione o detenzione arbitraria, anche se le persone saranno completamente private del loro diritto alla libertà.

Concetti di SCO (Safe Country of Origin, Paese di origine sicuro)

Il nuovo patto delinea in che modo il paese di origine sarà identificato attraverso il meccanismo di pre-screening, e come sarà successivamente utilizzato per accelerare le procedure alla frontiera per alcuni gruppi. I principi del paese di origine sicuro (Safe Country of Origin, SCO) sono stati codificati per la prima volta nella direttiva sulle procedure di asilo all’inizio degli anni ’90, e sono stati mantenuti nella direttiva in tutte le successive riedizioni (2013, 2016, 2020).

Il concetto è stato oggetto di due significativi tentativi di armonizzazione da parte della Commissione, che ha proposto per due volte la creazione di un elenco comune per l’UE di paesi di origine sicuri, per garantire la convergenza delle pratiche degli Stati membri. Nel 2004, durante la prima fase del CEAS, le pratiche nazionali di SCO si sono ampiamente discostate tra gli Stati membri: alcuni avevano elenchi nazionali formali, altri avevano accordi informali e altri ancora non avevano sottoscritto la politica in alcun modo significativo.

Nonostante i tentativi della Commissione, gli Stati membri erano molto divisi sulla proposta di un elenco comune di SCO, e alla fine non sono stati in grado di raggiungere un accordo. L’iniziativa è riemersa nuovamente nel 2015 in risposta alla portata senza precedenti della “crisi” della migrazione europea.

L’Agenda europea sulla migrazione ha attinto ai casi di finti richiedenti asilo che hanno abusato del sistema, per far capire l’importanza di un elenco SCO comune, che doveva essere coordinato dall’EASO.

Tuttavia, nel 2016, il Consiglio ha annunciato la sospensione dei negoziati.

Nonostante ciò, il nuovo patto inaugura un rinnovato impegno per la creazione di una lista comune di SCO dell’UE. Piuttosto che sviluppare questa proposta alla luce della complessa storia dei tentativi di armonizzazione, il documento politico si limita a dire che “un maggiore grado di armonizzazione … attraverso le liste dell’UE … sarà particolarmente importante“. 18

Non viene individuata una procedura per stabilire o constatare tali elenchi, nonostante sia stato dimostrato che questo settore politico è altamente controverso.

Inoltre, gli elenchi SCO nella loro essenza hanno gravi implicazioni per i diritti umani e le libertà fondamentali. L’articolo 3 della Convenzione di Ginevra del 1951 dichiara che l’accesso alle procedure di asilo deve essere garantito senza discriminazioni di razza, religione o paese di origine. Amnesty International ha, in passato, sostenuto che gli elenchi SCO costituiscono “una discriminazione tra i rifugiati che è severamente vietata dalla Convenzione di Ginevra“, e ECRE sostiene che le “conseguenze procedurali avverse di vasta portata per il singolo richiedente asilo” rendono il concetto SCO pericoloso. Una delle principali preoccupazioni è che uno dei principi centrali del CEAS, il rispetto del principio di non refoulement, rischia di essere violato con l’introduzione degli elenchi SCO.

Nonostante ciò, il nuovo patto stabilisce le procedure con cui gli Stati membri dovrebbero accelerare l’esame delle domande dei richiedenti che sono TNC di un paese terzo per i quali la quota di decisioni che concedono la protezione internazionale è inferiore al 20% del numero totale di decisioni per quel paese terzo. 19

Come ha riferito BVMN, la violenza all’interno di Stati membri come la Grecia può impedire alle persone di avanzare richieste di protezione, pertanto le cifre di proporzionalità vengono essenzialmente meno, in quanto può sembrare che alcuni paesi di origine abbiano un tasso di accettazione più elevato. Nel nuovo patto, non solo l’armonizzazione delle liste SCO è ampliata in modo insufficiente, ma il concetto stesso è dichiarato senza alcuna riserva, ignorando anni di critiche da parte della comunità umanitaria.

Procedure di verifica dell’età:

Nell’ambito delle procedure di pre-screening, gli Stati membri saranno tenuti a verificare l’età dei richiedenti protezione, 20 tuttavia l’incapacità del nuovo patto di affrontare le politiche, le procedure e le pratiche di valutazione dell’età altamente frammentate negli Stati membri europei rivela un difetto significativo della nuova disposizione. La valutazione dell’età è generalmente avviata per determinare l’età dei bambini e dei giovani non accompagnati, o di coloro che non hanno documenti di identità, o quando l’autenticità di questi documenti è contestata.

Fatta eccezione per due Stati membri dell’UE che conducono la procedura di valutazione dell’età solo attraverso interviste, tutti gli altri Stati utilizzano una serie di metodi, compresi gli esami medici. I metodi medici comuni di valutazione dell’età includono scansioni a raggi X della mascella, della mano o del polso, scansioni TC della clavicola, scansioni MRI del ginocchio, o l’esame dei caratteri sessuali secondari.

Questi metodi di valutazione dell’età sono spesso criticati per la loro mancanza di base scientifica o empirica, tanto che l’Accademia europea di pediatria nel 2015 ha emesso delle raccomandazioni al riguardo, dichiarando che a causa della mancanza di affidabilità di alcuni di questi metodi, i pediatri non dovrebbero partecipare al processo.

Inoltre, i metodi utilizzati durante le procedure di valutazione medica dell’età si sono spesso rivelati invasivi o causa di danni mentali o fisici ai giovani. Ciò è in diretta violazione della Convenzione sui diritti del minore che l’Unione ha ratificato. Inoltre, una relazione pubblicata dalla Divisione per i diritti dei bambini del Consiglio d’Europa ha indicato che gli Stati possono avere un interesse legale a considerare i giovani come adulti, perché le garanzie messe in atto per proteggere i bambini sono più onerose.

Ad esempio, gli Stati membri dell’UE sono vincolati dalla direttiva sulle procedure dell’UE e dalla direttiva sull’accoglienza a fornire a una persona di età inferiore ai 18 anni garanzie procedurali specifiche e condizioni di accoglienza adeguate. BVMN ha documentato diversi casi in Croazia in cui i bambini sono stati costretti a dichiararsi adulti, riducendo così significativamente la responsabilità dell’assistenza e della protezione che lo Stato è legalmente tenuto a fornire.

Il disprezzo per queste garanzie di protezione si è rivelato un terreno scivoloso, e il partner di BVMN, Centre for Peace Studies (CMS) ha segnalato casi in cui i bambini sono stati vittime di respingimenti illegali e brutalità della polizia. BVMN ha segnalato 209 casi di espulsioni violente e illegali di bambini dalla Croazia dal 2017, mentre Save the Children ha registrato 2969 espulsioni di bambini alle frontiere nei Balcani occidentali nei primi 9 mesi dello scorso anno. Sostenere i diritti del minore nelle zone di frontiera, sia durante le procedure di pre-screening che nelle espulsioni, è della massima importanza quando si cerca di proteggere i più vulnerabili da gravi violazioni dei diritti umani.

A gennaio 2020, l’UNHCR ha pubblicato raccomandazioni al Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo, sollecitando l’UE ad adottare un metodo comune per la valutazione dell’età. BVMN si unisce all’UNHCR nell’emissione di questa raccomandazione e supporta l’Ufficio europeo di sostegno all’asilo e l’Agenzia per i diritti fondamentali nel sostenere un approccio più uniforme alle valutazioni dell’età,666y6 che garantisca i diritti del bambino all’interno dell’UE.

Estensione dei limiti di tempo nelle “crisi“:

Il nuovo patto sottolinea che le procedure di pre-screening non devono superare i cinque giorni 21 quando sono condotte alle frontiere esterne dell’Unione, e tre giorni 22 se vengono effettuate all’interno del territorio di uno Stato membro. Tuttavia, il documento afferma anche che tali limiti possono essere estesi in caso di circostanze eccezionali in cui le capacità alle frontiere esterne vengono superate per motivi al di fuori del controllo degli Stati membri, come in “situazioni di crisi“. 23

L’applicazione dei principi di proporzionalità e necessità deve essere pienamente inclusa in qualsiasi misura di risposta alle crisi. Secondo questi principi, le deroghe alla protezione dei richiedenti asilo e dei migranti devono essere strettamente necessarie e proporzionali alla situazione di crisi, considerando il danno che potrebbero causare ai gruppi vulnerabili. Aumentare i tempi di trattenimento alla frontiera ai fini del pre-screening è una deroga significativa, non può essere presa alla leggera e dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa.

In ogni caso, in base alla proposta, la prima risposta alle crisi dovrebbe essere l’azione di solidarietà tra gli Stati membri, come indicato nell’articolo 2 24 del regolamento di crisi proposto, prima di passare a una proroga dei termini, che potrebbe violare le garanzie necessarie alle richieste di protezione.

Allo stesso modo, se la situazione di crisi può essere gestita con misure che concedono lo status di protezione immediata 25, queste dovrebbero essere preferite ad altri meccanismi che optano per prolungare i tempi per la registrazione di una domanda di asilo 26, o che si basano sul concetto di SCO. 27

Non è chiaro come un aumento del numero di individui che cercano protezione in uno Stato membro nello stesso momento contribuirebbe alla gestione di una situazione di crisi. In effetti, ciò richiederebbe agli Stati membri di spendere più risorse per la detenzione de facto di queste persone nelle zone di frontiera. Allo stesso modo, non è certo che le “misure di crisi” proposte siano assolutamente necessarie per sostenere meglio il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio di uno Stato membro. Al contrario, la proposta dovrebbe verificare l’esistenza di altri metodi più adatti a rispondere a situazioni di afflusso di massa e che non richiedano deroghe alle garanzie.

Procedure di ricorso:

Il nuovo patto decide che le procedure di frontiera accelerate per coloro che non soddisfano i requisiti per l’ingresso o per portare avanti la domanda di protezione internazionale dovrebbero essere il più breve possibili, garantendo al contempo un esame completo ed equo della richiesta. Il periodo di tempo indicato è un massimo di 12 settimane 28, compresa la decisione sul merito della domanda di asilo in primo grado, nonché la decisione sul primo livello di ricorso, ove applicabile. Dopo tale periodo il richiedente dovrebbe, in linea di principio, essere autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato o, se non ha il diritto di rimanere o non ha richiesto un ricorso, essere soggetto alle procedure di rimpatrio. Queste procedure di rimpatrio non dovrebbero richiedere più di 12 settimane 29 da quando l’individuo è informato sul diritto o meno di rimanere.

Le politiche delineate sono motivo di notevole preoccupazione per quanto riguarda le adeguate garanzie giuridiche per i richiedenti asilo soggetti a procedure di frontiera, soprattutto quando si fa riferimento al diritto a un ricorso efficace. 30

Il termine di 12 settimane per l’intera procedura è estremamente rigido e molti Stati membri faranno fatica a rientrare in questa finestra temporale. Una delle principali preoccupazioni è che gli Stati membri cerchino di limitare il termine per presentare un ricorso al periodo minimo possibile per concedersi più tempo per l’elaborazione della domanda.

Tenendo conto delle attuali questioni relative all’accesso all’assistenza legale in molti Stati membri dell’UE (vedi il caso della Grecia p.65) sembra impossibile che nella maggior parte dei rifiuti si possa avere accesso a un ricorso efficace. Una settimana non è sufficiente per ricevere supporto legale e costruire un appello adeguato. La mancanza di assistenza legale, unita ai tempi brevi, porterà certamente a violazioni del diritto a un ricorso efficace sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Inoltre, i ricorsi non saranno automaticamente sospensivi della decisione di espulsione.

I ricorrenti dovranno chiedere separatamente la sospensione alla corte o al tribunale, a meno che l’autorità competente non lo faccia di ufficio. Di conseguenza, il richiedente asilo in questione dovrà impugnare la decisione di rigetto della domanda di asilo e allo stesso tempo presentare ricorso contro la decisione di rimpatrio, il che aumenta il carico di lavoro sul ricorso e crea ulteriori ostacoli per l’accesso al diritto a un ricorso efficace. Prevedibilmente, sarà difficile per i richiedenti asilo reclamare il diritto di entrare nel paese senza un adeguato supporto legale.

Meccanismi di monitoraggio indipendenti:

In base al nuovo patto, la proposta dei meccanismi di pre-screening prevede un monitoraggio indipendente nel tentativo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti a creare un meccanismo di monitoraggio indipendente 31 in conformità con gli orientamenti sviluppati dall’Agenzia per i diritti fondamentali. La nuova Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e il sistema Serious Incident Reports (SIR) di Frontex dovrebbero fornire un ulteriore monitoraggio, se necessario. 32

Ciò indica la volontà politica di monitorare e affrontare meglio le violazioni dei diritti umani alle frontiere europee, una mossa accolta con favore dai difensori dei diritti umani. BVMN ha documentato 874 casi di espulsioni collettive, che hanno coinvolto circa 11.313 persone, e stima che l’85% di tutti i casi di respingimento effettuati nel 2020 abbia coinvolto una, o in molti casi, più forme di tortura o trattamenti disumani e degradanti. La Commissione ha promesso di effettuare un monitoraggio più sistematico delle norme nuove e già esistenti all’interno degli Stati membri e di avviare, ove necessario, procedure di infrazione.

Alla luce di una proposta tanto necessaria, è importante esaminare l’esempio croato per illustrare meglio lo stato attuale della situazione e le implicazioni degli Stati membri nella creazione di questi cosiddetti meccanismi indipendenti. BVMN teme che un tale approccio, nonostante i regolamenti della FRA, possa di fatto aggravare il vuoto di responsabilità in cui spesso si trovano coloro che tutelano i diritti fondamentali dei migranti che arrivano in UE.

Caso di studio: il fallimento della Croazia nell’istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio delle frontiere

Dalla chiusura formale della rotta balcanica nel marzo 2016, il governo croato, la polizia e i funzionari di frontiera hanno continuato il loro assalto ai diritti fondamentali dei migranti. Sebbene sia vietata dal diritto internazionale, la pratica dei respingimenti va avanti, con totale impunità.

I partner di BVMN Are You Syrious (AYS) e Centre for Peace Studies (CPS) sono spesso contattati da individui e famiglie che si trovano all’interno delle stazioni di polizia e a cui viene negato il diritto di chiedere asilo, che vengono intimiditi e infine respinti senza traccia registrata. Inoltre, non c’è stata alcuna reazione reale alla lettera del difensore civico, che, a seguito di una denuncia anonima di un agente di polizia, chiedeva indagini appropriate, efficienti e indipendenti sui presunti maltrattamenti di polizia nei casi di migranti.

Nel periodo 2016-2020, ONG come MSF, DRC, Save the Children, Human Rights Watch e Amnesty International, nonché l’UNHCR attraverso i suoi partner attuatori, hanno documentato una sistematica mancanza di accesso alle procedure di asilo ed espulsioni collettive alle frontiere croate. Ulteriori testimonianze sono state fornite da organizzazioni più piccole e gruppi informali sul campo, dove tali irregolarità sono facilmente documentabili.

Solo BVMN ha documentato 446 casi di espulsioni collettive dal territorio croato. Rispetto ad altri Stati membri, l’uso della tortura e di trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità croate è senza precedenti. In passato, BVMN ha registrato e pubblicato testimonianze che riferiscono di bambini di 13 anni costretti a spogliarsi, a volte davanti a gruppi di adulti, e spesso lasciati in piedi nudi per molte ore. Nonostante le prove schiaccianti, le autorità croate hanno affermato ripetutamente che tali accuse sono infondate, e non hanno avviato indagini efficaci.

Il 20 dicembre 2018 la Commissione ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 305 milioni di euro di finanziamenti agli Stati membri “sotto pressione“, di cui 6,8 milioni sono stati stanziati alla Croazia per la sorveglianza delle frontiere attraverso la sovvenzione EMAS. Nel comunicato stampa della Commissione c’è stato un impegno esplicito “a garantire che tutte le misure applicate ai confini esterni dell’UE siano proporzionate e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle leggi UE in materia di asilo“.

A seguito di ciò, nella riunione LIBE del 7 novembre 2019, un rappresentante della Commissione ha affermato che “la Croazia continua a fare progressi per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali” e ha dichiarato che l’UNHCR e il centro legale croato (CLC) stavano attuando il progetto di monitoraggio delle frontiere indipendente finanziato dall’UE in Croazia.

Sia l’UNHCR che la CLC hanno negato il coinvolgimento in tali attività; tuttavia, alla riunione LIBE del 27 gennaio 2020, il ministro dell’Interno croato ha nuovamente affermato che il monitoraggio delle frontiere finanziato dall’EMAS era in atto e che l’UNHCR era il beneficiario.

CLC ha poi chiarito che un progetto di monitoraggio è stato attuato da loro nel 2019, in collaborazione con l’UNHCR e il Ministero degli Interni, ma che questo era finanziato interamente dall’UNHCR ed era limitato all’accesso ai file ufficiali della polizia e alle interviste con le persone dopo la loro sistemazione nei centri di accoglienza. CLC ha chiaramente dichiarato che “il progetto non ha riguardato le azioni intraprese dalla polizia croata sul confine verde, cioè nelle aree in cui non ci sono valichi di frontiera ufficiali” e dove le irregolarità sono solitamente documentate.

Un’indagine indipendente sull’attuazione della sovvenzione EMAS in Croazia, guidata da deputati europei in collaborazione con attori della società civile, compresi i membri di BVMN, ha rivelato stanziamenti insufficienti, segnalazioni errate e un successivo insabbiamento del fatto che non è mai stato istituito alcun meccanismo indipendente di monitoraggio delle frontiere.

Non solo il governo croato non è riuscito a istituire un meccanismo di monitoraggio delle frontiere veramente indipendente ed efficiente, ma ha anche sistematicamente impedito all’attuale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) e ai difensori dei diritti umani, di indagare in modo indipendente sulle accuse di irregolarità e/o di monitorare l’accesso al sistema d’asilo.

Nel luglio 2019 il difensore civico Lora Vidovic (per conto di NPM) ha avvertito il Ministro dell’Interno di rispettare gli obblighi internazionali e croati accettati per l’efficace prevenzione della tortura e di altri trattamenti e punizioni crudeli o disumani e degradanti, dopo che le era stato negato l’accesso a tutti i dati sul trattamento dei migranti irregolari durante una visita alla stazione di polizia di frontiera di Tovarnik.

I difensori dei diritti umani di AYS e CPS hanno subito un grave contraccolpo quando hanno tentato di monitorare in modo indipendente le procedure di frontiera e l’accesso al sistema di asilo. Questa situazione ha raggiunto il suo apice con una causa legale contro un volontario AYS, che è stato falsamente accusato dal Ministero degli Interni di aver facilitato un attraversamento illegale della frontiera nel momento in cui ha aiutato la famiglia della defunta Madina Hussiny, già in territorio croato, a raggiungere gli agenti di polizia per accedere alle procedure di asilo.

Nonostante l’indolenza, l’uso improprio dei fondi, le continue violazioni dei diritti umani e la totale incapacità di istituire un meccanismo di monitoraggio veramente indipendente, il Commissario Johansson continua a sostenere che le autorità croate hanno messo in atto tale meccanismo con il sostegno della Commissione. Questo caso di studio mostra chiaramente che la decisione del nuovo patto di incaricare gli Stati membri di istituire tali meccanismi, dando poche direttive sulle modalità per attuarli, non lascia molte speranze ai sostenitori dei diritti umani attraverso i confini europei.

Meccanismi di monitoraggio indipendenti potrebbero essere apparentemente in atto, mentre allo stesso tempo sono in corso respingimenti, espulsioni collettive e una mancanza sistemica di accesso al sistema di asilo.

Siamo preoccupati per il modo in cui i fondi dell’UE vengono diretti a ONG selezionate attraverso il Ministero degli Interni (nel caso croato) o altri organismi governativi, il che solleva questioni riguardanti l’indipendenza dei meccanismi finanziati dall’UE, che hanno il compito di esaminare le politiche dei governi degli Stati membri e le azioni attuate dai ministeri.

Di conseguenza, BVMN sostiene la creazione di meccanismi di monitoraggio veramente indipendenti, guidati da NPM e da ONG indipendenti e finanziate direttamente dalla Commissione o da un’agenzia indipendente. Questi meccanismi devono prevedere visite senza preavviso alle zone di frontiera e alle stazioni di polizia nelle zone di confine, il pieno accesso ai dati nelle stazioni di polizia di frontiera, e una maggiore collaborazione transfrontaliera nella raccolta di testimonianze da parte della popolazione colpita, poiché i meccanismi inefficaci attualmente in vigore prendono in considerazione solo i casi di coloro che sono potuti rimanere nel territorio europeo, e che pertanto non sono stati necessariamente vittime di pratiche illecite.

Tale meccanismo di monitoraggio beneficerebbe di un sistema di allarme che potrebbe essere attivato dai potenziali richiedenti asilo nelle situazioni in cui i loro diritti fondamentali vengono violati.
Solo facendo sentire le voci e le realtà delle vittime del regime di frontiera europeo, l’UE può sperare di monitorare efficacemente la situazione e avviare procedure di infrazione che conducano a un cambiamento tangibile.

  1. Articolo 3 COM(2020) 612
  2. Articolo 6(1) COM(2020) 612
  3. Articolo 6(7) COM(2020) 612
  4. Articolo 7 COM(2020) 612
  5. Articolo 6(6) COM(2020) 612
  6. Articolo 9 COM(2020) 612
  7. Articolo 10 COM(2020) 612
  8. Articolo 14(6) COM(2020) 612
  9. Articolo 11 COM(2020) 612
  10. Articolo 13 COM(2020) 612
  11. Articolo 8(1) COM(2020) 612
  12. Rendiconto finanziario legislativo, 1.6, COM(2020) 612
  13. Articolo 14(1) COM(2020) 612
  14. Articolo 14(2, 3, 4) COM(2020) 612
  15. Resoconto 40b COM(2020) 611
  16. Articolo 6(1) COM(2020) 612
  17. Articolo 8(1) 2013/33/EU
  18. 2.1 COM(2020) 609
  19. Resoconto 39a COM(2020) 611
  20. Articolo 9 COM(2020) 612
  21. Articolo 6(3) COM(2020) 612
  22. Articolo 6(5) COM(2020) 612
  23. Articolo 6(3) COM(2020) 612
  24. Articolo 2 COM(2020) 613
  25. Articolo 10 COM(2020) 613
  26. Articolo 4(1.b) COM(2020) 613
  27. Articolo 4(1.a) COM(2020) 613
  28. Articolo 41(11) COM(2020) 611
  29. Articolo 41a(2) COM(2020) 611
  30. Articolo 53 COM(2020) 611
  31. Articolo 7(2) COM(2020) 612
  32. Articolo 6(7) COM(2020) 612

Border Violence Monitoring Network (BVMN)

Border Violence Monitoring Network (BVMN) è una rete indipendente di ONG e associazioni con sede nella regione dei Balcani e in Grecia. BVMN monitora le violazioni dei diritti umani ai confini esterni dell'UE e si impegna per mettere fine ai respingimenti e alle pratiche illegali. Il network utilizza un database condiviso per raccogliere le testimonianze delle violenze subite da chi transita sulla rotta dei Balcani.
In questa pagina trovate le traduzioni integrali dei rapporti mensili curati da BVMN.