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Nuovo contratto di lavoro connesso al rinnovo del permesso di soggiorno

Anche nella nuova formulazione del regolamento di attuazione della Legge Bossi – Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 – supplemento ordinario n. 17/L – del 10 febbraio 2005), il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale delle 1.040 ore (art. 14, comma 4, dpr 99/394)
Ne discende che il titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio può anche lavorare in regola, sia pure con un limite di 1040 ore annue che corrisponde ad una media di lavoro part-time a mezza giornata (ma il relativo contratto di lavoro part-time può essere definito sia in forma verticale, che orizzontale, o mista).
Non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda i requisiti per il rinnovo del permesso del soggiorno per studio.

Giustamente l’interessato precisa che ha sentito dire che, prima il permesso di soggiorno doveva essere valido al momento di stipulare il contratto di lavoro, mentre adesso si può addirittura firmare il contratto anche con la semplice richiesta di rinnovo. Probabilmente la risposta gli è stata data in questi termini non per motivi di carattere legale, ma per motivi di semplice opportunità. In altre parole è evidente – specialmente trattandosi di un’agenzia di lavoro interinale – che non si vogliono vincolare per un tempo troppo lungo, avendo la piena possibilità riconosciuta dalla legge di mantenere il lavoratore nello stato di massimo precariato e, quindi, potendo fare contratti, per periodi anche inferiori ai tre mesi, in piena libertà.
In realtà quello che hanno detto, se da un lato rispecchia la comodità, diciamo così, dell’agenzia di lavoro interinale, non corrisponde per nulla a quanto previsto dalla legge.
La legge prevede pacificamente all’art. 22, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che si può proseguire un rapporto di lavoro durante la fase del rinnovo e si può anche costituire un nuovo rapporto di lavoro presso un diverso datore di lavoro, senza nessun problema.
Non si può d’altra parte presumere a priori che il lavoratore – poiché è nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno – sia da considerare come un clandestino fino a prova contraria. Si precisa invece che anche se alcune Direzioni Provinciali del Lavoro hanno avuto delle resistenze – non so dire se psicologiche, ma, comunque, non fondate strettamente sul diritto – a riconoscere questa facoltà di costituire un rapporto di lavoro anche durante la fase di rinnovo (e con il relativo diritto del datore di lavoro di assumere regolarmente un lavoratore extracomunitario durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno), oggi questa possibilità è pressoché generalmente riconosciuta, anche dalla burocrazia e non solo dalla legge.
In effetti il contratto di lavoro interinale è un contratto a tempo determinato per definizione, anche se nulla impedisce ad una agenzia di lavoro interinale di assumere a tempo indeterminato (si veda la Legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione” – G. U. n. 154 del 4 luglio 1997 – s.o. n. 136).
Ma dal punto di vista della previsione contenuta nella legge non c’è differenza nel senso che, sia durante un soggiorno in corso di validità, sia durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è perfettamente lecito stipulare un contratto a tempo indeterminato, che quindi potrebbe avere durata superiore alla successiva scadenza prevista dal permesso di soggiorno che verrà rinnovato e che, come è noto, non può avere normalmente una durata superiore a due anni.

Ne consegue che è nel pieno diritto dell’interessato di proporre un contratto che abbia una scadenza successiva al suo permesso di soggiorno, o addirittura un contratto a tempo indeterminato. E’ certo però che, se è “legale” concludere un contratto di questo tipo, non si può dire che l’agenzia di lavoro interinale sia obbligata a concluderlo in questi termini; ciò perché nessuno ha l’obbligo di assumere se non vuole e, soprattutto, perché la legge concede alle agenzie di lavoro interinale la piena libertà di mantenere il lavoratore in una condizione di costante precariato.
Si precisa che le agenzie di lavoro interinale sono previste dalla legge come una forma di lavoro precario assolutamente lecito e, soprattutto, come forma di lavoro in affitto che può essere svolto regolarmente, sia pure a fronte di un particolare regime di autorizzazioni rivolto ad assicurare quantomeno delle condizioni di solvibilità e di regolarità dei relativi rapporti di lavoro.

Anche in questo caso, trattandosi comunque di un contratto di lavoro – e proprio in base a quanto previsto nella già commentata circolare n. 9 del Ministero del Lavoro dell’8 marzo 2005 avente ad oggetto il “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l’Immigrazione – Ulteriori immediate indicazioni”) – il modulo relativo al contratto di soggiorno dovrà dalle parti essere compilato, sottoscritto e inviato mediante raccomandata allo Sportello Unico presso la prefettura. Oltre a tale adempimento (e tutti gli altri previsti dal nomale avviamento al lavoro dei cittadini italiani e stranieri) ci sarà poi la comunicazione di avviamento al lavoro da effettuarsi entro 5 giorni e da inviare allo Sportello Unico. L’art. 36-bis, comma 2, del regolamento di attuazione prevede infatti che Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall’evento, la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell’articolo 37, nonche’ il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

In base alla circolare n. 9/2005 già commentata, parrebbe desumersi che la spedizione del contratto di soggiorno, sempre fatta entro i 5 giorni previsti, equivalga anche alla prescritta comunicazione di avviamento al lavoro allo Sportello Unico, se nel contratto di soggiorno (nei moduli) è prevista la data di inizio effettivo del rapporto di lavoro. Ciò non toglie che il datore di lavoro debba effettuare oltre a ciò anche la distinta comunicazione di avviamento, sempre entro i 5 giorni, al centro per l’impiego.