Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

(GU n. 279 del 30-11-2011 )

OPCM n. 3982 del 23 novembre 2011

Iscrizione "schedario popolazione temporanea" - Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche’ per il
contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea», l’art. 17 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011,
nonche’ le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n.
3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7,
n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.
3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10
agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre
2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011,
art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e gli articoli 8 e 9
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del
7 novembre 2011;
Ravvisata la necessita’ di consentire al Prefetto di Palermo di
provvedere all’adozione degli indispensabili atti di riconoscimento
di debito tenuto conto che, in relazione alla somma urgenza delle
forniture necessarie all’accoglienza dei migranti e profughi, non
sono stati adottati, da parte del Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del
18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie
formalizzazioni degli atti di spesa;
Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011, del 5 e 19 settembre
2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di Palermo e del 22 luglio
2011, n. 5228, del Commissario delegato di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011;
Vista la riunione tenutasi in data 13 ottobre 2011 presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentati del medesimo
Dipartimento, del Ministero dell’interno e i Prefetti interessati;
Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui la Prefettura
di Palermo ha trasmesso la quantificazione degli oneri derivanti
dalle attivita’ poste in essere dalla gestione del Commissario
delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011;
Ravvisata la necessita’ di procedere alla corretta identificazione
ed iscrizione dei migranti ospitati nelle strutture di accoglienza,
al fine di realizzare, con la collaborazione delle regioni e dei
comuni interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso;
Vista la richiesta del 25 settembre 2011 del Ministero
dell’interno;
Viste le richieste del 27 settembre e del 28 ottobre 2011 della
Croce Rossa Italiana;
Su Proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero dell’interno;
Di Concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il comma 3 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, modificato
dall’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 agosto 2011, n. 3958, e’ sostituito dal seguente: «3. Per il
compimento delle attivita’ di cui al presente articolo il Prefetto di
Palermo provvede al pagamento delle somme dovute sulla base dei
riscontri di natura amministrativo – contabile effettuati dai
Soggetti attuatori e della trasmissione della seguente
documentazione: atto di affidamento originario, ovvero relazione
illustrativa delle prestazioni richieste in assenza di un formale
atto di affidamento e delle motivazioni per le quali non e’ stato
possibile adottare tale atto, dichiarazione di regolare esecuzione
delle prestazioni rese, ovvero nei casi previsti dall’ordinamento
giuridico vigente, dei necessari collaudi, dichiarazione di
congruita’ delle prestazioni rese e dell’importo da liquidare.».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 8 dell’ordinanza di cui al comma 1, e’
aggiunto il seguente: «4. Qualora, in relazione alla somma urgenza
delle forniture necessarie all’accoglienza dei migranti e profughi,
non risultassero adottate a tempo debito, da parte del Commissario
delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le
necessarie formalizzazioni degli atti di spesa, il Prefetto di
Palermo provvede all’adozione degli indispensabili atti di
riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici della Prefettura
di Palermo. I predetti provvedimenti – muniti di attestato di
copertura finanziaria emesso dall’addetto al riscontro contabile
della contabilita’ speciale n. 5470 – sono adottati ai sensi
dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
3. L’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, e’ soppresso.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita’ di cui ai commi 1 e 2,
quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel limite di euro
18.605.960,04 a valere sulle risorse di cui all’art. 6, comma 2,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del
13 aprile 2011.
5. Al comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, e successive
modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2011».

Art. 2

1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi a
tutela degli interessi fondamentali delle famiglie di pescatori
dell’isola di Lampedusa, rispetto a situazioni di pericolo
determinatesi in conseguenza dello sbarco di migrati, e’ autorizzata
l’erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 70.000,00 ai
soggetti a cui e’ stata sottratta l’imbarcazione di proprieta’ che
costituiva strumento di lavoro e unica fonte di reddito.
2. Il contributo di cui al comma 1 trova copertura a valere sulle
risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione civile ai
sensi dell’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

Art. 3

1. Al fine della prosecuzione delle gestione del centri di Mineo e
Lampedusa e delle attivita’ connesse, il termine del 30 settembre
2011, previsto all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, e’ differito al 31
dicembre 2011, con oneri quantificati in euro 744.148,81
2. Il limite di 50 unita’ di prestatori di lavoro temporaneo
previsto dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 e’ ridotto a n. 15
unita’, con oneri quantificati in € 159.810,00, fino al 31 dicembre
2011.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in
€ 903.958,81, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa
Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011.

Art. 4

1. Nell’ambito delle attivita’ connesse allo stato di emergenza
umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti
di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l’art. 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
l’iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea».
2. Possono chiedere l’iscrizione temporanea:
a) i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
b) i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione
internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte
delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale.
3. L’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nello «Schedario della
popolazione temporanea» deve essere presentata all’ufficio anagrafe
del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora.
Unitamente all’istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per
stranieri;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, attestato
nominativo certificante la qualita’ di richiedente asilo o del
permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all’interessato
dal questore ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 25.
4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso
un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio
nazionale, l’istanza di cui al comma 3 deve essere corredata della
dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo
straniero dimora.

Art. 5

1. La previsione dell’assenso dei Presidenti delle Regioni
competenti, di cui dal comma 12-bis dell’art. 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e
successive modificazioni, non trova applicazione laddove il Soggetto
attuatore non e’ appartenente alla Regione.
2. Per le Regioni in cui la responsabilita’ dell’allestimento delle
strutture di accoglienza e per la gestione e’ ripartita tra piu’
Soggetti attuatori, il riparto delle risorse necessarie al
funzionamento delle strutture ai sensi del comma 12-bis dell’art. 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del
13 aprile 2011, e successive modificazioni, e’ effettuato dal
Commissario delegato sulla base della congiunta proposta dei medesimi Soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il Presidente : Monti

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