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Omissioni contributive del datore di lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore

Sentenza TAR di Bologna n.764 del 2015 e due ordinanze del Consiglio di Stato (n.905 del 2014 e n.3833 del 2015)

Pubblichiamo tre provvedimenti interessanti sul requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta di casi assai frequenti di lavoratori in regola che percepiscono regolare stipendio ma il cui datore di lavoro non paga i contributi previdenziali. Da ciò la Questura arguisce, erroneamente, la fittizietà del rapporto di lavoro e provvede a rigettare le richieste di rinnovo.
Nello specifico si tratta di una sentenza del TAR di Bologna e due ordinanze del Consiglio di Stato tutti sulla medesima questione ovvero come debba fare l’amministrazione a verificare il possesso del reddito idoneo al rinnovo del permesso di soggiorno.

In entrambi i casi si trattava di stranieri che richiedevano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegando alla richiesta di rinnovo il modello CUD dell’ultimo anno e le buste paga dell’anno in corso, da cui si evinceva un reddito superiore all’assegno sociale (reddito ormai considerato come soglia minima per il rinnovo del permesso).
Nel corso della valutazione dell’istanza di rinnovo la Questura però verificava presso la banca dati INPS che per i rapporti di lavoro allegati dagli stranieri non risultavano versamenti contributivi del datore di lavoro.
Da ciò la Questura sosteneva che si trattava di rapporti di lavoro fittizi e provvedeva a rigettare le richieste di permesso di soggiorno.
Gli stranieri rappresentavano, in sede di riesame amministrativo, che non corrispondeva al vero che si trattasse di lavoro fittizio ma che si trattava di rapporti di lavoro effettivi ove però il datore di lavoro non provvedeva a pagare i contributi previdenziali, fatto peraltro non raro in periodi di crisi economica. Per questo motivo dalla banca dati INPS, dalla quale si calcola il reddito sulla base dei contributi versati, non risultava alcun versamento e di conseguenza alcun reddito.
Gli stranieri, per dimostrare quanto dichiarato provvedevano a produrre gli assegni bancari e i bonifici ricevuti dal datore di lavoro a titolo di stipendio, proprio per il periodo in cui dalla banca dati INPS non risultava la contribuzione. Era pertanto palese che non si trattasse di rapporto di lavoro fittizio ma di omissioni contributive del datore di lavoro che il lavoratore non poteva in alcun modo conoscere e controllare.
Ciononostante la Questura provvedeva a mantenere fermo il provvedimento di rigetto. Si rendeva necessario pertanto ricorrere al TAR. In uno dei due casi il TAR di Bologna provvedeva ad accogliere l’istanza di sospensiva e poi il ricorso.
Le motivazioni poste a base della sentenza riguardavano la necessità per la Questura di non accontentarsi dell’estratto contributivi INPS per provare il requisito reddituale che deve invece essere meglio approfondito ogni volta che c’è un contratto di lavoro valido al quale non corrispondono idonei versamenti contributivi.
In sostanza la banca dati INPS non prova il reddito ma i versamenti contributivi per cui se un datore di lavoro paga lo stipendio ma non i contributi il reddito c’è ed è idoneo al rinnovo anche in presenza di evasione contributiva.
In questo caso la sentenza si esprimeva anche sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso inerente il radicamento dello straniero in Italia ma detta questione non riguarda l’argomento comune trattato.

Nell’altro caso invece, assegnato a diversa sezione, il TAR di Bologna respingeva la richiesta di sospensiva. Detta ordinanza veniva allora impugnata al Consiglio di Stato che accoglieva l’appello cautelare statuendo che “ai fini dell’onere dello straniero di documentare il possesso del requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno, la costituzione della posizione contributiva presso l’I.N.P.S., che segue all’iniziativa del datore di lavoro, costituisce elemento concorrente ma non esclusivo, ai fini della prova del possesso del predetto requisito; – che per quanto precede l’irregolarità della posizione contributiva non può essere elevata di per sé sola a sostegno del diniego del permesso di soggiorno, in assenza di altre circostanze indiziarie ed elementi significativi della mancata produzione del reddito da lavoro dipendete nella misura utile”.
Sostiene il Consiglio di Stato in sostanza che la prova del reddito non può essere arguita dall’amministrazione solo sulla base dell’estratto contributivo INPS e che l’irregolarità contributiva non basta a provare, da sola, l’insussistenza di un reddito.
Incredibilmente tuttavia il TAR territoriale, chiamato a decidere il merito del ricorso provvedeva a rigettarlo ritenendo in sostanza che un rapporto di lavoro irregolare è sostanzialmente un rapporto di lavoro inesistente e non può quindi fondare il requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Lo straniero allora impugnava la suddetta sentenza chiedendo la sospensiva del provvedimento che veniva concessa dal Consiglio di Stato sulla base delle seguenti motivazioni.
Visto che l’immigrato appellante, cittadino marocchino, vive e lavora in Italia dal 2002 e che chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel marzo 2013;
Rilevato che l’appellante, sia con istanza di riesame senza esito sia nel corso del giudizio di primo grado, ha dimostrato di aver percepito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia minima prescritta dalle norme, pur se non registrato nei tabulati INPS, in quanto il datore di lavoro aveva omesso i versamenti previdenziali;
Rilevato, altresì, che l’immigrato non ha potuto fornire chiarimenti prima del diniego, in quanto la raccomandata recante il preavviso di rigetto non gli è stata recapitata, poiché è risultato sconosciuto all’indirizzo, pur abitando tuttora allo stesso indirizzo;
Considerato che, come ha affermato la Corte di Cassazione civile già da qualche anno ( sent.22559/2010), anche il reddito percepito in nero è un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali a favore del lavoratore;
Ritenuto, pertanto, che, a differenza di quanto affermato nella sentenza appellata, nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l’immigrato può dimostrare il requisito del reddito minimo proveniente da fonte lecita con vari strumenti probatori, anche se si tratta di redditi provenienti da rapporti di lavoro con evasione dei relativi contributi dovuti all’ente previdenziale
”.
Il Consiglio di Stato ribadisce quindi che da una parte è errato sostenere che un rapporto di lavoro con evasione contributiva è un rapporto di lavoro inesistente (ritenendo addirittura, e giustamente, che anche un rapporto di lavoro “in nero” è un rapporto con “causa lecita” che dà diritto alla retribuzione) e dall’altra che la dimostrazione della sussistenza del reddito può essere provata dallo straniero con ogni strumento probatorio.

In conclusione tutti i provvedimenti affermano che non è onere dello straniero verificare la regolarità contributiva del proprio datore di lavoro e che il permesso di soggiorno va quindi rinnovato a prescindere da detta regolarità.

– Scarica la sentenza del TAR:
Sentenza TAR Bologna n.764 del 6 agosto 2015

– Scarica le ordinanze del CDS
Ordinanza del Consiglio di Stato n.905 del 27 febbrario 2014
Ordinanza del Consiglio di Stato n.3833 del 28 agosto 2015