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Opposizione avverso il rifiuto deI rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare

Tribunale di Roma, ordinanza del 11 maggio 2015

Nell’ottobre 2013, una cittadina di nazionalità georgiana presentava dinanzi lo Sportello Unico di Roma – Ufficio Immigrazione – richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 286/98 e s.m.i.

Lo Sportello Unico Immigrazione, esaminata la domanda, notificava alla richiedente preavviso di rigetto, in quanto asseritamente mancante la documentazione inerente il raggiungimento della soglia minima di reddito necessario.
Nello specifico, la contestazione dell’Ufficio atteneva ad una discrepanza tra i dati retributivi presenti nel sistema telematico INPS, rispetto alla paga oraria dichiarata ed effettivamente percepita dalla richiedente. In particolare, a titolo di paga oraria, il sistema telematico INPS riportava un imposto inferiore rispetto a quello effettivamente percepito dalla richiedente e l’Ufficio assumeva che, conseguentemente, anche i contributi fossero stati pagati in misura inferiore rispetto al dovuto.
L’istanza veniva correttamente integrata nei termini, con la produzione di documentazione attestante il pagamento dei contributi richiesti, relativamente all’arco temporale contestato. Dalla documentazione depositata si evinceva, in particolare, che l’importo dei bollettini recanti la retribuzione inferiore era identico ai bollettini successivamente rigenerati, e riportanti il superiore importo.

Nonostante le evidenze l’Ufficio, in applicazione del principio di diritto “tempus regit actum” sosteneva che il sopravvenuto mutamento economico, rappresentato nella fattispecie in oggetto dall’aumento della paga oraria dichiarata dal datore di lavoro non era presente né sul sistema telematico delle “Comunicazioni obbligatorie”, né sui sito dell’I.N.P.S. L’Ufficio procedeva quindi con il rigetto definitivo della richiesta.

A fronte del rigetto della richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare, la richiedente procedeva tempestivamente ad inoltrare istanza in autotutela, richiedendo la modifica e/o annullamento del provvedimento di diniego e, per non vedere spirare i termini per poter ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria, si è vista altresì costretta a depositare formale ricorso dinanzi il Tribunale Civile di Roma.

La richiedente ribadiva, quindi, anche in Giudizio che il proprio reddito rispettava la soglia minima necessaria per ottenere il rilascio del nulla osta specificando, in particolare, che a prescindere dall’errore iniziale nel sistema telematico ove risultava una paga oraria inferiore, sarebbe stato necessario valutare che dalla data della prima assunzione la retribuzione oraria corrispondeva al maggiore importo dichiarato. Ancora, a prescindere da ogni variazione della paga oraria, la modifica ha effetti ab origine in quanto, come era stato già chiarito, l’importo dei bollettini riportanti una paga oraria inferiore risultava equivalente a quello dei bollettini riportanti la, reale, paga oraria superiore.

Tutto quanto sopra premesso in fatto, in punto di diritto il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dalla richiedente.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che le considerazioni inerenti l’errata valutazione della paga oraria, peraltro non incidente sui versamenti dei contributi INPS, non possono incidere sulla tutela dell’inviolabile diritto dello straniero all’unità familiare sulla scorta, altresì, dell’art. 5 T.U. immigrazione, come novellato dal D.Lgs. n. 5/2007, il quale disponendo che nell’adottare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare “si tiene conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’ origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” contiene una clausola di salvaguardia della coesione familiare.

Considerato, tuttavia, che in pendenza di giudizio dinanzi il Tribunale, ed all’esito dell’istanza in autotutela, l’Ufficio decretava la revoca del provvedimento di rigetto, il Giudicante ha ritenuto che l’accertato annullamento da parte della Prefettura consenta, in via dirimente, di ritenere cessata la materia del contendere, intesa come verifica della sopravvenuta assenza delle condizioni dì ammissibilità dell’azione e, precipuamente, della carenza di interesse ad agire e contraddire.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 11 maggio 2015